Concessioni demaniali marittime, gara senza PCC e indennizzi ai concessionari uscenti (TAR Puglia n. 1202 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può indire la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime sulla base di un elaborato planimetrico redatto dall’ufficio tecnico in luogo del Piano comunale delle coste. L’elaborato è cosa diversa dal PCC per contenuti e per il procedimento di approvazione, e il suo uso elude l’art. 8, comma 1, l. reg. n. 17/2015. La norma transitoria dell’art. 15, comma 1, l. reg. n. 17/2015 non consente di sostituire la pianificazione con un disegno estemporaneo. Il bando deve prevedere e quantificare gli indennizzi in favore dei concessionari uscenti, secondo l’art. 4 l. n. 118/2022 come modificato dalla l. n. 166/2024. La proroga ex lege fino al 30.09.2027 non contrasta con la direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE, perché opera solo nelle more delle gare.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative nel territorio del Comune di Ginosa. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4480/2024, il Comune ha avviato la procedura selettiva per l’assegnazione di venti concessioni. La società ha impugnato le delibere di Giunta, la determinazione di indizione, il bando e gli allegati, deducendo la mancanza del Piano comunale delle coste e l’assenza di previsioni sugli indennizzi.

Con successivi motivi aggiunti ha esteso il gravame ai verbali di gara, alla comunicazione di esclusione e, infine, all’aggiudicazione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per violazione del giudicato e per mancata impugnazione degli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni in rito. Gli atti impugnati non sono meramente esecutivi della sentenza del Consiglio di Stato, perché l’attuazione del giudicato ha richiesto un’attività amministrativa nuova, le cui modalità non erano predeterminate. Né la delibera di indirizzo n. 114/2024 né la determinazione di proroga tecnica n. 1275/2024 erano immediatamente lesive, sicché non sorgeva un onere di impugnazione immediata. Quanto all’AGCM, il ricorso non andava notificato all’Autorità, che non è amministrazione resistente né controinteressato.

Nel merito, è infondata la censura sull’esclusione. L’irregolarità contributiva è emersa prima dell’aggiudicazione; la rateizzazione e il DURC regolare non sono stati portati all’attenzione della stazione appaltante, che non era tenuta a svolgere accertamenti autonomi.

È invece fondata la doglianza sulla mancanza del PCC. Il Comune ha indetto la gara avvalendosi solo dell’elaborato planimetrico approvato dalla Giunta, senza coinvolgere la Giunta regionale e il Consiglio comunale. L’art. 4 l. reg. n. 17/2015 prescrive un procedimento articolato per l’adozione del piano; l’art. 8 impone il rispetto del PCC approvato. L’art. 15 è norma transitoria di chiusura, applicabile alle singole aree inutilizzate, non strumento per eludere i livelli di pianificazione.

Parimenti fondata è la censura sull’omessa previsione degli indennizzi. L’avviso è stato adottato il 15.11.2024, dopo l’entrata in vigore delle modifiche alla l. n. 118/2022. Il bando non contiene alcuna quantificazione della remunerazione degli investimenti non ammortizzati. L’adempimento risponde a esigenze di equità sostanziale e non è eludibile per la mancanza del decreto ministeriale sui criteri.

La sentenza affronta infine la proroga ex lege. Il Collegio ritiene che l’art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 e l’art. 4, comma 7 non vadano disapplicati: la proroga è tecnica, correlata all’obbligo di svolgere le gare, e non ritarda la concorrenza. Gli atti che fissavano la scadenza al 15.09.2025 sono illegittimi: la concessione va mantenuta fino alla stipula del nuovo rapporto, entro il limite del 30.09.2027. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti con annullamento degli atti, spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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