Recupero retroattivo degli sconti sulle endoprotesi e obbligo di avvio del procedimento (Cons. Stato n. 7184 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione regionale che, con efficacia retroattiva, dispone il recupero dell’intero valore degli sconti conseguiti dagli erogatori sull’acquisto di endoprotesi già remunerate nel periodo 2010-2018 non si limita a rettificare i dati rendicontati, ma modifica il criterio di remunerazione applicato in precedenza. Tale atto incide in diminuzione sulle somme riconosciute alle strutture accreditate e richiede pertanto la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Il vizio non è meramente formale, poiché le osservazioni degli interessati possono condurre a un esito diverso dell’azione amministrativa. L’assenza delle garanzie partecipative determina l’annullamento del provvedimento.
Il Fatto
Una struttura sanitaria accreditata e a contratto con il servizio sanitario regionale impugna davanti al TAR la deliberazione con cui la Giunta regionale è intervenuta sul rimborso delle endoprotesi impiantate in regime di ricovero negli anni 2010-2019. Il sistema previgente riconosceva, oltre alla tariffa DRG, una remunerazione aggiuntiva determinata applicando una percentuale predeterminata al costo medio regionale dei dispositivi, calcolato sulla base dei dati trasmessi dagli erogatori.
La delibera impugnata, rilevato che il flusso informativo non consentiva di tracciare gli sconti commerciali, impone agli erogatori autocertificazioni sui costi al lordo e al netto degli sconti e prevede il recupero dell’intero valore degli sconti per il 2010-2018 e degli scostamenti per il 2019. Il TAR accoglie il ricorso per violazione delle garanzie partecipative e annulla l’atto. La Regione appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 8-sexies, d.lgs. n. 502 del 1992, che fonda il finanziamento delle strutture su un ammontare globale predefinito e su tariffe per prestazione, e dall’art. 2, comma 4, del d.m. 18 ottobre 2012, che consente alle Regioni una remunerazione aggiuntiva per i dispositivi ad alto costo. Il decreto regionale del 2012 aveva costruito il meccanismo su tariffe standardizzate, elaborate su un costo medio ponderato depotenzato dei valori estremi e uguale per tutti gli operatori che impiegassero la medesima categoria di dispositivo.
L’appellante sostiene che la delibera non innovi il criterio, limitandosi a esigere la rendicontazione al netto di sconti già dovuta dal 2010, e che l’acquisizione delle autocertificazioni esaurisca le esigenze partecipative.
La Corte respinge l’impostazione con un argomento che definisce assorbente: anche ammesso l’obbligo originario di rendicontazione al netto, l’atto impugnato non rettifica soltanto i dati, ma incide sul meccanismo economico di determinazione della remunerazione. Per gli anni 2010-2018 è prevista la restituzione dell’intero valore degli sconti, per il 2019 il recupero dello scostamento tra importi rendicontati e dati corretti. Un simile recupero si discosta dal criterio applicato.
Se l’amministrazione avesse operato in continuità con il sistema previgente, avrebbe dovuto impiegare i costi depurati dagli sconti solo per rideterminare il costo medio regionale e le relative tariffe integrative, recuperando poi la differenza tra quanto corrisposto e quanto sarebbe risultato dovuto. La delibera individua invece come oggetto di ripetizione l’intero ammontare degli sconti, introducendo un criterio differenziato rispetto a quello sul quale il sistema era stato costruito. L’aggettivo “eventuale” riferito alla ripetizione non vale a mutare la conclusione, implicando solo la verifica delle singole posizioni.
L’appello è dunque respinto, con conferma dell’annullamento disposto in primo grado e compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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