Opere di connessione non coperte da DIA e decadenza dagli incentivi fotovoltaici (Cons. Stato n. 8281 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387/2003 vigente ratione temporis, la DIA copre l’installazione dell’impianto di fonte rinnovabile entro le soglie della tabella A, ma non si estende alle opere di connessione. Queste ultime richiedono la preventiva autorizzazione di cui all’art. 108 r.d. n. 1775/1933, non essendo operante il principio di onnicomprensività del titolo abilitativo, che il comma 1 dello stesso articolo riferisce alla sola autorizzazione unica. La carenza del titolo autorizzativo delle opere di connessione integra violazione rilevante ai sensi dell’Allegato 1, lett. j), del D.M. 31 gennaio 2014, dovendosi l’impianto considerare come un unicum. Il GSE non ha margini di discrezionalità e deve disporre la decadenza con integrale recupero degli incentivi erogati.
Il Fatto
Una società titolare di un impianto fotovoltaico realizzato in Sicilia impugna davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il GSE ha dichiarato la decadenza dalla tariffa incentivante e disposto il recupero delle somme versate. Il titolo di realizzazione era una DIA risalente al 2009.
Il TAR rigetta il ricorso. La società appella, censurando la ritenuta necessità di un titolo autonomo per le opere di connessione, il superamento del termine procedimentale, il difetto di motivazione, la natura sanzionatoria del potere e l’applicabilità dello ius superveniens in tema di decurtazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., il proprio precedente di Sez. II n. 7660 del 2025, reso su fattispecie analoga, e ne fa propria la ratio. Il nucleo della decisione è il raggio applicativo della DIA: il comma 5 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 richiama l’installazione degli impianti e non le opere connesse, diversamente dai commi 1 e 3, che enunciano l’onnicomprensività della sola autorizzazione unica.
Il PEARS siciliano, che ammetteva la DIA fino a 1 MW, non è idoneo a far ritenere assentite con quel titolo anche le linee di collegamento: la fonte regionale secondaria cede alla disciplina nazionale, secondo il principio affermato dalla Corte cost. n. 119/2010. Non rileva il D.M. 10 settembre 2010, successivo alla DIA.
Sul piano fattuale, la Corte valorizza il preventivo di connessione e la nota regionale che esclude il rilascio di alcun provvedimento autorizzatorio. Il GSE non sindaca gli atti locali, ma verifica i requisiti di legge. Le opere di connessione rientrano nelle verifiche, perché costituiscono l’infrastruttura necessaria allo scambio di energia: la decadenza è doverosa e vincolata.
Gli altri motivi sono respinti. Il termine di conclusione del procedimento è ordinatorio e il suo superamento non vizia il provvedimento. La motivazione è adeguata, non essendo imposta un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali. La decadenza non ha natura sanzionatoria, come ribadito dall’Ad. Plen. n. 18/2020, e non sono configurabili affidamento né i requisiti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La richiesta di decurtazione è inammissibile e comunque la novella del 2017 ha carattere innovativo.
L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.