Recupero sottotetto, esenzione oneri solo entro il 20% della volumetria (TAR Lombardia n. 1736 del 08.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dal contributo di costruzione prevista dall’art. 17, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001 per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento di edifici unifamiliari presuppone il mancato superamento del limite del 20% della volumetria originaria, anche quando l’intervento sia qualificabile come ristrutturazione edilizia. Trattandosi di norma derogatoria alla regola generale dell’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, essa va interpretata restrittivamente. Il rispetto del limite si verifica con riferimento all’aumento di volumetria rispetto a quella preesistente, non alla sola superficie lorda. Gli atti di liquidazione del contributo sono atti vincolati e non richiedono puntuale motivazione. La prescrizione decennale degli oneri di urbanizzazione decorre dalla formazione del titolo edilizio; quella del costo di costruzione dalla dichiarazione di fine lavori.

Il Fatto

Il ricorrente presentava nel 2003 una D.I.A. per ampliamento, ristrutturazione e recupero abitativo del sottotetto di un edificio unifamiliare, seguita da quattro varianti. Nel dichiarare l’esonero dal contributo, assumeva che la superficie lorda in ampliamento fosse inferiore al 20% di quella esistente.

Nel 2016 il Comune di Milano, all’esito di un rapporto tecnico, gli intimava il pagamento di complessivi euro 16.460,60 a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, oltre a una sanzione amministrativa per omessa richiesta di agibilità. Il ricorrente, dopo aver versato la somma, impugnava la liquidazione deducendo l’esenzione, vizi di motivazione, l’illegittima considerazione unitaria delle pratiche, la prescrizione del credito e quella della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale afferma d’ufficio la propria giurisdizione esclusiva in materia di contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., trattandosi di accertamento di un rapporto di credito non soggetto ai termini decadenziali delle azioni annullatorie.

Nel merito, il Collegio riconosce che l’intervento è qualificabile come ristrutturazione, ma esclude che ciò basti a fondare l’esenzione. La ratio della norma è salvaguardare le necessità abitative del nucleo familiare senza alterare in modo apprezzabile l’entità strutturale e il valore dell’immobile. Poiché l’esenzione deroga alla regola generale, essa va letta in senso restrittivo, con verifica del limite del 20% sulla volumetria originaria. Il recupero del sottotetto ha prodotto un ampliamento superiore a tale soglia, come confermato dai valori dimensionali emergenti dagli atti.

Quanto ai criteri di calcolo, il Tribunale richiama la natura vincolata dell’atto di liquidazione, che si fonda sull’applicazione automatica delle tabelle comunali, e rileva che il rapporto tecnico del 2016, richiamato per relationem, indica analiticamente le fonti e circoscrive la pretesa al solo recupero del sottotetto.

È respinta anche la censura sulla pretesa parcellizzazione delle D.I.A.: la qualificazione dell’intervento va operata considerando la sua complessiva entità, per evitare suddivisioni artificiose di matrice elusiva.

Sul credito, il Collegio distingue i dies a quo. Per gli oneri di urbanizzazione la prescrizione decorre dal perfezionamento del titolo edilizio, individuato con la presentazione della D.I.A. e il decorso dei trenta giorni; gli oneri risultano quindi prescritti alla data dell’atto. Per il costo di costruzione, invece, il termine decorre dalla dichiarazione di fine lavori: in sua assenza la prescrizione non è mai iniziata.

Infine, la sanzione per omessa richiesta di agibilità integra un illecito permanente: la prescrizione quinquennale ex art. 28 della L. n. 689/1981 decorre solo dalla cessazione della condotta, mai intervenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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