Silenzio su istanza di revoca del divieto di detenzione armi e autotutela (TAR Calabria n. 378 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di un divieto di detenzione armi non vanta un diritto azionabile, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., a ottenere un provvedimento espresso sull’istanza di restituzione o revoca del divieto, quando questa si risolva in una sollecitazione all’esercizio dell’autotutela, rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione. L’obbligo di pronunciarsi sussiste solo al ricorrere di due condizioni: il sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento inibitorio e il decorso di un ragionevole lasso di tempo dalla sua adozione, individuato in cinque anni. L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 39 T.U.L.P.S., secondo i principi di ragionevolezza, buon andamento e proporzionalità, impedisce che il divieto abbia efficacia sine die oltre il venir meno della situazione di pericolosità. Il silenzio serbato dall’amministrazione è pertanto legittimo quando manchino elementi sopravvenuti e sia esiguo il tempo trascorso dal provvedimento confermativo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito il ritiro cautelare delle armi a seguito di deferimento alla Procura della Repubblica per minaccia aggravata e lesioni personali, su querela poi rimessa e accettata. La Prefettura aveva adottato un decreto di divieto di detenzione armi del 25.04.2021, confermato dal Ministero dell’Interno in sede di reiezione del ricorso gerarchico con D.M. del 12.10.2021, non impugnato.

Il ricorrente ha quindi presentato istanza ex art. 39 T.U.L.P.S. di restituzione delle armi, rimasta priva di risposta. Ha proposto ricorso chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento e la condanna dell’amministrazione a pronunciarsi con provvedimento espresso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra l’istanza rivolta all’esercizio dell’autotutela e la pretesa che su di essa si formi un obbligo giuridico di provvedere. Secondo Cons. Stato, Sez. III, n. 5922 del 2020, il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell’amministrazione e non si esercita in base a un’istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria. Da qui l’inutilizzabilità del rimedio avverso il silenzio.

Il Tribunale richiama poi l’orientamento che, muovendo da un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 39 T.U.L.P.S. conforme agli artt. 3 e 97 Cost. e al principio di proporzionalità, riconosce al destinatario del divieto l’interesse giuridicamente protetto al riesame della propria posizione, non potendo il divieto avere efficacia sine die. Tale approdo è subordinato a due condizioni: il mutamento sostanziale delle circostanze e il decorso di un ragionevole lasso di tempo, individuato in cinque anni e recepito dalla circolare ministeriale del 25 novembre 2020.

La Corte precisa che l’art. 31 cod. proc. amm. consente di accertare l’obbligo di provvedere solo rispetto a una decisione espressa con valenza dispositiva, non a un atto meramente interlocutorio. Sul piano fattuale, il procedimento penale si era chiuso con pronuncia di non luogo a procedere per remissione di querela, ma l’amministrazione aveva già valutato tale esito, ritenendo l’interessato privo dei requisiti di affidabilità per il maneggio delle armi.

Mancando elementi sopravvenuti di segno contrario e risultando esiguo il tempo trascorso dal D.M. del 12.10.2021, il silenzio della Prefettura è ritenuto legittimo. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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