Commissario ad acta e limiti ai poteri di reperimento dei mezzi esecutivi (TAR Sicilia n. 3770 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta, chiamato a dare esecuzione a una pronuncia del giudice ordinario di condanna al rilascio di un immobile, non può essere onerato dell’individuazione di un nuovo bene da acquisire in locazione né del reperimento delle relative risorse. Tale attività esce dalle funzioni tipiche dell’ottemperanza amministrativa e rientra tra i poteri dell’autorità giudiziaria ordinaria. I poteri dell’ausiliario sono proporzionati a quanto necessario per l’esecuzione del giudicato. L’interessato deve rivolgersi, per ogni profilo ulteriore, al giudice civile che ha adottato la decisione da ottemperare. La misura dell’astreinte può essere rideterminata in aumento in ragione della protratta inottemperanza dell’Amministrazione.
Il Fatto
Con sentenza il Tribunale di Catania, V Sezione Civile, aveva accolto la domanda del ricorrente e condannato l’Amministrazione al rilascio di un immobile detenuto per lo svolgimento di compiti di rilievo pubblico, destinato a sede dell’Archivio Notarile. Il TAR Sicilia, con precedente pronuncia in ottemperanza, aveva ordinato il rilascio entro centocinquanta giorni e fissato la penalità di mora in € 35,00 pro die.
Il commissario ad acta ha chiesto una proroga del termine e chiarimenti in ordine ai propri poteri, dubitando se rientrasse nel mandato l’individuazione di un immobile da acquisire in locazione. Il ricorrente ha chiesto l’individuazione di un immobile idoneo, la corresponsione e la rideterminazione dell’astreinte, nonché la condanna alle spese della fase successiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che con sentenza n. 623 del 28 giugno 2021 ha chiarito che, quando il commissario è chiamato a eseguire una pronuncia del giudice ordinario e si pone un problema di reperimento delle risorse, l’attività si colloca fuori dall’ottemperanza amministrativa e investe poteri dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il reperimento delle risorse per l’esecuzione coattiva resta prerogativa del giudice civile.
Nello stesso senso il C.G.A.R.S. n. 690 del 12 luglio 2021 ha affermato che i poteri del commissario devono essere proporzionati alla richiesta ottemperanza e che non sono esigibili sforzi eccedenti il necessario, quando l’esecuzione sia conseguibile con strumenti più appropriati innanzi al giudice dell’esecuzione civile.
Ne deriva che il commissario non è tenuto a individuare l’immobile da locare né a definire il contratto. Egli deve solo garantire il rilascio dell’immobile, quando ciò sia materialmente e giuridicamente possibile, senza poter procurarsi l’interruzione di un pubblico servizio.
Quanto alla richiesta di individuazione di un immobile provvisorio, essa è rigettata. Sulla corresponsione dell’astreinte per il periodo indicato la materia del contendere è cessata, essendo intervenuto il pagamento. La richiesta di rideterminazione è invece accolta: considerati il consistente lasso di tempo dall’adozione della sentenza e la protratta inottemperanza dell’Amministrazione, la misura è elevata a € 70,00 pro die, con decorrenza dalla comunicazione o notifica della decisione.
Il Collegio assegna infine al commissario l’ulteriore termine di centocinquanta giorni e, per la reciproca soccombenza, compensa le spese della fase.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.