Recupero stipendi in aspettativa: vincolante l’accertamento della causa di servizio (TAR Puglia n. 1423 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio di una lesione traumatica, reso dal direttore di una struttura sanitaria militare ai sensi dell’art. 1880, commi 1 e 7, d.lgs. n. 66/2010, ha carattere definitivo e conclude il procedimento di accertamento; gli atti sono trasmessi alla Commissione medica ospedaliera solo ai fini della valutazione di ascrivibilità a categoria per l’equo indennizzo. Ne consegue che l’Amministrazione non può fondare il recupero degli emolumenti corrisposti per intero durante l’aspettativa per infermità, ai sensi dell’art. 39, comma 4, d.P.R. n. 51/2009, sull’assunto che la patologia non dipenda da causa di servizio, quando tale assunto si basi su una mera comunicazione interna e trascuri l’accertamento positivo già intervenuto. Il provvedimento di recupero che contraddica quel giudizio è viziato per erronea presupposizione e carenza istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, ha riportato in servizio il 19.7.2019 un trauma distorsivo del ginocchio sinistro. Le visite mediche successive hanno attestato la non idoneità temporanea al servizio, fino al giudizio di permanente inidoneità del 14.1.2021, con diritto al transito nei ruoli civili. Il militare ha scelto di non transitare e ha cessato il rapporto, con trattamento di quiescenza dall’aprile 2021.
Collocato in aspettativa per infermità per 505 giorni, dal 28.8.2019 al 13.1.2021, ha percepito gli emolumenti in misura intera. Il Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma, sulla base di una comunicazione del Comando Tutela del Lavoro del 20.1.2021, ha ritenuto la patologia non dipendente da causa di servizio e ha avviato il procedimento di recupero di € 6.767,08, poi confermato con la determinazione impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità, formulate dall’Amministrazione nel solo rapporto all’Avvocatura e non in un atto difensivo. A prescindere dalla loro irritualità, esse sono infondate: riguardano atti endoprocedimentali o provvedimenti privi di lesività immediata.
Nel merito è dirimente la censura sull’erronea presupposizione. La richiesta di restituzione si fonda sull’assunto che l’aspettativa sia stata determinata da una patologia non riconosciuta dipendente da causa di servizio. Ma dagli atti risulta che la patologia era riconducibile al trauma del 19.7.2019, attestato dal referto del pronto soccorso e dalla risonanza magnetica del 29.8.2019, e che su di essa il ricorrente aveva presentato domanda il 10.3.2020.
Tale istanza è stata valutata positivamente dall’Infermeria Presidiaria dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia, che il 9.6.2020 ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio in esito alla procedura semplificata del Modello C. Il Collegio richiama l’art. 1880 d.lgs. n. 66/2010 e ne trae la conclusione che quel giudizio medico-legale ha carattere definitivo, con trasmissione alla Commissione medica ospedaliera solo per l’ascrivibilità a categoria.
L’Amministrazione ha invece ignorato la portata vincolante dell’accertamento, fondando il provvedimento su una comunicazione interna priva di adeguata istruttoria. Analoga carenza istruttoria è ravvisata sull’infermità “Osas di grado severo”: l’istanza di aggravamento è stata restituita senza seguire la procedura del d.lgs. n. 461/2001, e il decreto dell’11.11.2021 ha disposto solo la revisione dell’equo indennizzo, rilevando l’assenza di aggravamento, non già il difetto del nesso con l’infermità già riconosciuta.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento e salvezza della riedizione del potere. Le spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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