Divieto prefettizio di detenzione armi e omessa denuncia ex art. 38 T.U.L.P.S. (TAR Puglia n. 1424 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il porto e la detenzione delle armi non costituiscono oggetto di un diritto assoluto, ma eccezione al divieto generale, ammessa solo a fronte di piena e completa affidabilità del soggetto. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di ampia discrezionalità e non richiede la prova della pericolosità sociale né un concreto abuso delle armi, potendo fondarsi su un quadro indiziario concreto, pur se basato su fatti certi. La violazione dell’obbligo di denuncia ex art. 38 T.U.L.P.S. entro le 72 ore integra una condotta negligente valutabile in sé ai fini dell’affidabilità, tanto più se il detentore, per la sua qualità di socio di una scuola di tiro, conosceva l’obbligo. L’assoluzione penale per particolare tenuità del fatto non elide tale giudizio, perché il controllo prefettizio è più stringente di quello del giudice penale. La comunicazione di avvio del procedimento è idonea quando espone norma, fatti e motivazioni posti a base del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, socio di una scuola di tiro professionale, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura gli ha fatto divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, assegnando centocinquanta giorni per la cessione a terzi e prevedendo, in caso di inerzia, la confisca. Il provvedimento si fondava su rapporti informativi dei Carabinieri e della Questura, dai quali era emerso che l’interessato deteneva due pistole e una carabina senza averle mai denunciate, con porto d’armi scaduto.

Il ricorrente ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, nonché la violazione del giusto procedimento, assumendo che la comunicazione di avvio non avesse rappresentato taluni elementi istruttori. Ha chiesto l’annullamento degli atti presupposti e l’acquisizione in giudizio dei documenti non conosciuti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo richiamando gli artt. 11, 38, 39 e 43 T.U.L.P.S. e l’interpretazione consolidata: il porto d’armi deroga al divieto posto dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4 della legge n. 110/1975, e può essere riconosciuto solo a chi offra perfetta sicurezza del buon uso delle armi. Richiama la Corte costituzionale n. 440 del 1993 e la n. 109 del 2019, oltre alla giurisprudenza amministrativa sul carattere prevalente dell’interesse alla sicurezza e all’incolumità pubblica.

Su questa base il Collegio ritiene che la prognosi inferenziale dell’Amministrazione resista al vaglio. La mancata denuncia delle armi acquisite non è semplice irregolarità, ma violazione di una norma che assicura anche la custodia in luoghi con adeguate garanzie, con un potenziale pericolo verso terzi che possano entrare nella disponibilità di armi non denunciate.

Il Tribunale esclude il difetto di istruttoria e di motivazione: il potere prefettizio risulta esercitato ragionevolmente, su presupposti non erronei e con adeguata motivazione. Né rileva l’esito assolutorio in sede penale, pronunciato per particolare tenuità del fatto, poiché in materia di armi il giudizio amministrativo è più stringente di quello penale e può fondarsi anche su fatti isolati ma significativi.

Quanto al secondo motivo, la comunicazione di avvio del procedimento — recante la norma applicata, i fatti oggetto della nota informativa e le relative motivazioni — ha consentito una partecipazione consapevole ed effettiva, con esame delle memorie difensive. Gli elementi ulteriori non indicati non costituivano base della motivazione, ma solo contesto, e comunque non avrebbero mutato l’esito.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese processuali in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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