Recupero stipendi in aspettativa limitato al netto senza visita anticipata (TAR Liguria n. 704 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero delle retribuzioni corrisposte al militare durante l’aspettativa per infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio è legittimo per i periodi individuati dall’art. 15, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 52/2009, ma deve essere determinato al netto delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali effettivamente subite. L’amministrazione non è tenuta a richiedere l’accertamento della CMO sull’idoneità al servizio prima dell’approssimarsi della scadenza del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, poiché solo in tale evenienza la legge impone la necessaria contestualità dell’accertamento con la scadenza. La decurtazione stipendiale non presuppone un obbligo di verifica medico-attitudinale anticipata, che anzi costituisce norma di favore per il militare. Il calcolo al lordo delle ritenute è illegittimo e va rideterminato in sede di riedizione del potere, con recupero diretto delle somme presso gli enti fiscali e previdenziali.
Il Fatto
La ricorrente, sottufficiale della Marina Militare, ha fruito di un periodo di aspettativa per infermità di oltre 700 giorni negli anni 2020-2023. Avendo chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, l’amministrazione non ha applicato le riduzioni stipendiali ed ha erogato le retribuzioni per intero. Essendo stata poi esclusa la dipendenza da causa di servizio con decreto dirigenziale non impugnato, la Marina Militare ha disposto il recupero coattivo di € 32.411,57, al lordo delle ritenute, pari al 50% delle retribuzioni dal tredicesimo al diciottesimo mese e al 100% di quelle successive.
La ricorrente ha impugnato l’atto dispositivo deducendo, da un lato, che una parte del periodo di aspettativa sarebbe stata evitabile se l’amministrazione avesse richiesto tempestivamente l’accertamento della CMO; dall’altro, che gli importi da restituire andavano calcolati al netto delle ritenute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato il motivo articolato in due profili, dichiarando infondata la prima censura. Dalle circolari del Ministero della Difesa e dalla direttiva dello Stato Maggiore della Marina versate in atti emerge che, dopo il collocamento in aspettativa, l’amministrazione non ha l’obbligo di richiedere l’accertamento sull’idoneità al servizio se non all’approssimarsi della scadenza del periodo massimo di assenza ammesso nel quinquennio, fissato in 730 giorni ex art. 905 D.Lgs. n. 66/2010.
La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la normativa, pur non prevedendo un termine perentorio per l’accertamento sanitario, introduce un carattere di necessaria contestualità dello stesso con la scadenza del periodo massimo di aspettativa (Cons. Stato, sez. IV, 12.9.2018, n. 5343). Fuori da tale ipotesi l’ufficiale medico valuta discrezionalmente la situazione del militare, senza obbligo di investire la CMO. Tale discrezionalità costituisce anzi una norma di favore, consentendo al militare di disporre dell’intero lasso temporale fino a 730 giorni per guarire.
Nel caso concreto la Marina Militare si è dunque legittimamente attivata solo in prossimità della scadenza del termine massimo, senza determinare alcun ingiusto ritardo: l’atto di recupero è sul punto legittimo.
È invece fondata la censura sul calcolo al lordo delle ritenute. Ai sensi dell’art. 10, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986, introdotto dal d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, le somme da restituire al soggetto erogatore devono essere determinate al netto della ritenuta subita, dovendo l’amministrazione recuperare direttamente le somme presso l’Erario e l’Inps (Cons. Stato, sez. V, 22.12.2023, n. 11110). Il Collegio conferma i propri precedenti sul punto.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti del secondo profilo, con annullamento dell’atto ai soli fini della rideterminazione dell’importo al netto delle ritenute fiscali e degli oneri contributivi. In virtù dell’effetto conformativo, l’amministrazione dovrà procedere al riconteggio sulla base dei soli importi netti percepiti, riportando i calcoli in apposito prospetto. Spese compensate per la particolarità delle questioni e l’accoglimento solo parziale.
Nota della Redazione
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