Supervalutazione didattica e tetti pubblicazioni illegittimi nel concorso ricercatore senior (TAR Liguria n. 703 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo “B” la commissione è tenuta a garantire proporzione ed equilibrio interno tra i criteri e i relativi pesi. È illegittima, per eccesso di potere, la supervalutazione dell’attività didattica, che copra la metà del punteggio riservato ai titoli, comprimendo il valore della ricerca e trascurando del tutto il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale. La ripartizione dei punteggi tra produzione scientifica singola e complessiva deve rispettare la lex specialis del bando: la quota riservata alla consistenza complessiva non può essere erosa dal punteggio in eccedenza attribuito ai singoli lavori. È inoltre illegittima l’aprioristica equiparazione tra contributi ad autore unico e contributi in coautoraggio, in violazione dei parametri regolamentari e del canone di autovincolo.
Il Fatto
La ricorrente impugna gli atti della selezione indetta dall’Università degli Studi di Genova per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte, s.s.d. L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro. Dichiara la ricorrente di essere risultata non vincitrice, a favore del controinteressato, in esito alla valutazione dei titoli e della produzione scientifica.
La ricorrente articola due motivi, deducendo violazione della legge, del D.M. n. 243/2011, del bando e del regolamento di Ateneo, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento e illogicità. Il controinteressato eccepisce l’inammissibilità dei motivi per omessa impugnazione del bando e del regolamento e il mancato superamento della prova di resistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. La ricorrente non contesta norme del regolamento o clausole del bando, ma assume la loro violazione da parte degli atti applicativi. Quanto alla prova di resistenza, essa non è richiesta a chi deduca vizi diretti a conseguire l’annullamento e la rinnovazione dell’intera procedura, come nel caso di specie, ove si chiede la ridefinizione dei punteggi e una nuova valutazione su più criteri.
Nel merito il Tribunale ritiene fondati i motivi. Quanto alla produzione scientifica, il bando riservava una quota tra un quinto e un quarto del punteggio alla consistenza complessiva. Fissati i tetti in 60 punti per i titoli e 40 per la produzione scientifica, e destinati 10 punti alla produzione complessiva, ne deriva che ai singoli lavori potevano essere assegnati al massimo 30 punti: lo sforamento erode la quota riservata. Poiché tutti i candidati hanno superato tale soglia, la ripartizione è illegittima e ha avvantaggiato il controinteressato.
Il Collegio censura poi la valutazione delle opere del controinteressato, prive di articoli in riviste di fascia “A” e comprensive di scritti “minori” sostanzialmente equiparati agli altri prodotti, in deroga ai canoni della comunità scientifica. Tale irrazionalità è acuita dalla mancata indicazione del numero di pagine e dalla presenza di lavori a più firme. Non è invece illegittima la scelta di non fissare sub-pesi numerici, essendo sufficiente che la motivazione renda conto del giudizio.
È fondata la censura sull’obliterazione del sub-criterio dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione, prescritto dal regolamento e recepito dalla commissione: la documentazione smentisce l’asserita inapplicabilità, risultando almeno due contributi in coautoraggio. Quanto ai titoli, è illegittima la definizione del peso della didattica, che copre 30 punti su 60 e trascura il possesso dell’ASN, titolo di specifico rilievo per il ricercatore senior. Il Collegio annulla gli atti, imponendo la rinnovazione della valutazione da parte di una nuova commissione.
Nota della Redazione
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