Acquisto ipso iure al Comune e improcedibilità della sanatoria dopo i termini (C.G.A.R.S. n. 311 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Alla scadenza del termine di novanta giorni assegnato con l’ingiunzione di demolizione, il bene abusivo si trasferisce ipso iure al patrimonio comunale e il soggetto destinatario dell’ordine perde ogni titolo di legittimazione sul bene. Da quel momento egli non è più legittimato a presentare l’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001, né l’istanza di fiscalizzazione di cui all’art. 34, comma 2, del d.P.R. 380/2001. Il termine ha natura procedimentale e di decadenza, decorre dalla notifica dell’ordine e non tollera l’applicazione delle regole civilistiche sul computo dei termini o dell’art. 155 cod. proc. civ.. L’accertamento dell’inottemperanza di cui all’art. 31 del d.P.R. 380/2001 non costituisce nuovo provvedimento, ma atto della stessa sequenza, volto a rendere pubblico il trasferimento già avvenuto.
Il Fatto
Il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia e in carenza di autorizzazione sismica su un edificio, con particolare riguardo alla sopraelevazione degli ultimi due piani. I destinatari hanno proposto istanza di accertamento di conformità e di fiscalizzazione, poi respinta per silentium. Constatata l’inottemperanza, il Comune ha dichiarato l’acquisizione al patrimonio comunale dei piani abusivi con immissione in possesso, irrogando la sanzione dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001.
Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti, per tardività dell’impugnazione dell’ordine demolitorio e per difetto di legittimazione attiva conseguente al perfezionarsi dell’effetto acquisitivo. Gli interessati hanno appellato, deducendo l’autonomia del provvedimento di acquisizione e l’esistenza di un implicito accoglimento della sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge l’appello e conferma la sentenza. Il passaggio centrale è il consolidamento dell’ordinanza di demolizione, non tempestivamente impugnata: essa ha mantenuto integro il proprio contenuto prescrittivo, compreso l’ordine relativo agli ultimi due piani. La successiva ordinanza di accertamento dell’inottemperanza non è un provvedimento nuovo, ma si colloca nella medesima sequenza regolata dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001.
Richiamando l’Adunanza plenaria n. 16 del 2023, il Collegio ribadisce che alla scadenza dei novanta giorni l’amministrazione diviene proprietaria ipso iure del bene abusivo, mentre l’accertamento dell’inottemperanza serve solo a rendere pubblico il trasferimento nei rapporti con i terzi. Da ciò deriva il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti rispetto al diniego tacito di sanatoria, all’accertamento dell’inottemperanza e all’atto confermativo.
Quanto alla nota comunale invocata come implicita ritrattazione dell’ordine, la Corte esclude la configurabilità di un provvedimento implicito: la nota si limita a indicare le modalità di presentazione della SCIA per l’adeguamento sismico, ha carattere interlocutorio e riguarda l’intero immobile, non specificamente i piani abusivi.
Sul computo del termine, il Collegio conferma la natura decadenziale dello stesso: esso si incentra sulla dinamica del procedimento sanzionatorio e non sull’attività del privato. Non trovano applicazione le regole del codice civile sull’adempimento delle obbligazioni, l’art. 2963 cod. civ. né l’art. 155 cod. proc. civ., operando il criterio dell’art. 2, comma 6, della legge n. 241/1990.
Infine, la Corte esclude che il giudice amministrativo abbia sconfinato nel merito valutando la non sanabilità sostanziale della sopraelevazione: le affermazioni si fondano sui provvedimenti impugnati e rientrano nella disamina di legittimità. Respinto l’appello, le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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