Sospensione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di ordinanza di demolizione (TAR Lombardia n. 545 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. avverso un provvedimento di demolizione e messa in pristino, il giudice amministrativo può sospendere gli effetti dell’atto limitatamente alla clausola che dispone l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale in caso di inadempimento, quando il ricorso presenti profili di complessità che non si prestano ad adeguata trattazione in sede cautelare. La sospensione parziale è funzionale a evitare che la parte ricorrente perda la disponibilità del bene nelle more della definizione del giudizio di merito, in attuazione del prudente bilanciamento tra i contrapposti interessi. La fissazione dell’udienza pubblica di merito e la compensazione delle spese di fase completano la statuizione.
Il Fatto
Un’associazione impugnava dinanzi al TAR Lombardia l’ordinanza del Comune di Bresso n. 10 del 25 febbraio 2026, recante la demolizione e la messa in pristino di un abuso edilizio situato in via Carolina Romani 1-11, consistente in modifiche interne e uso improprio dell’immobile, realizzati in assenza del prescritto titolo abilitativo. La società ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, chiedendone l’annullamento, e presentava contestualmente domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Seconda, ha esaminato la domanda cautelare in sede di camera di consiglio del 7 maggio 2026, rilevando che il ricorso presentava taluni profili di complessità tali da non consentire un’adeguata trattazione nella sommaria fase cautelare. Tale circostanza ha indotto il Collegio a non pronunciarsi nel merito della fondatezza del ricorso, riservando ogni valutazione alla successiva udienza pubblica, fissata per il 3 marzo 2027.
Il Collegio ha tuttavia ritenuto di dover provvedere sul periculum in mora, bilanciando i contrapposti interessi delle parti. In particolare, ha rilevato che l’ordinanza impugnata conteneva una clausola di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale in caso di inadempimento all’ordine di demolizione, idonea a determinare una perdita definitiva della disponibilità del bene da parte della ricorrente, ancor prima della definizione del giudizio di merito.
Per evitare tale effetto irreparabile, il TAR ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato esclusivamente nella parte relativa all’acquisizione al patrimonio comunale, mantenendo invece ferma l’efficacia dell’ordine di demolizione e messa in pristino. La sospensione parziale è stata ritenuta lo strumento adeguato per assicurare la provvisoria tutela della ricorrente, senza compromettere l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica.
Quanto alle spese di fase, il Collegio ne ha disposto la compensazione, attesa la natura interlocutoria del procedimento e la mancata definizione del merito della controversia. Il dispositivo ha accolto l’istanza cautelare nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione, fissando l’udienza pubblica di trattazione del ricorso e ordinando all’Amministrazione l’esecuzione della presente ordinanza.
Nota della Redazione
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