Reddito del nucleo familiare e nulla osta al collaboratore domestico (Cons. Stato n. 440 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di nulla osta all’ingresso dello straniero per lavoro domestico, il requisito reddituale richiesto dalla Circolare Ministeriale 27.10.2023 va verificato sul complesso dei redditi del nucleo familiare convivente e non sul solo reddito del richiedente. Ove la domanda sia stata presentata a titolo personale per esigenze familiari, è illegittimo il provvedimento di revoca che mutui il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro formatosi sulla diversa qualità di titolare d’impresa. Il provvedimento sconta, in tal caso, un difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere considerato i redditi integrativi del coniuge documentati in atti. Il requisito reddituale si intende soddisfatto quando la somma dei redditi dichiarati rispetti le soglie previste dalla circolare per il nucleo familiare composto da più persone.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in via telematica, tramite il portale ALI, una istanza ai sensi del d.l. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, per l’assunzione di dieci lavoratori, autocertificando il possesso dei requisiti di legge. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha emesso i nulla osta pur in assenza del parere preventivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. L’Ispettorato ha poi espresso parere negativo, sul rilievo che il datore di lavoro non disponesse di un reddito congruo a garantire gli oneri retributivi e contributivi.

Lo Sportello ha quindi revocato i nulla osta per carenza del requisito reddituale, includendo anche quello rilasciato al lavoratore assunto come collaboratore familiare per esigenze personali. Il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso. Il ricorrente ha appellato, lamentando che l’Ispettorato avesse valutato la posizione di titolare d’impresa anziché quella di richiedente a titolo personale, e che il reddito del coniuge convivente fosse stato ignorato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive l’oggetto del gravame alla sola revoca del nulla osta rilasciato per l’impiego di collaboratore familiare, restando estranee all’indagine le istanze riferite alla ditta individuale. La delimitazione è decisiva: il parere negativo dell’Ispettorato era stato formato sulla qualità di titolare dell’azienda, mentre la richiesta in esame era stata avanzata per esigenze strettamente personali.

Il parametro di giudizio è individuato nella Circolare Ministeriale 27.10.2023, che richiede un reddito imponibile di euro 20.000 per il nucleo composto da una sola persona e di euro 27.000 quando la famiglia anagrafica del datore comprenda più familiari conviventi. Dal tenore letterale della disposizione il Consiglio deduce che, in quest’ultimo caso, debba essere computato anche il reddito del coniuge.

Il contratto dedotto prevedeva un rapporto a tempo indeterminato, con orario parziale e orizzontale, e retribuzione conforme al CCNL e comunque non inferiore al minimo dell’assegno sociale. Nella domanda il richiedente aveva indicato, come redditi integrativi, anche quelli della moglie.

Il riscontro documentale conferma la prospettazione: il reddito d’impresa del richiedente, pari a euro 60.288, si era ridotto per perdite a euro 19.103, mentre il reddito del coniuge ammontava a euro 25.980. La somma rispetta la soglia della circolare. L’appellante aveva quindi titolo, e la revoca fondata sul solo reddito del richiedente è illegittima per difetto di istruttoria.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, gli atti impugnati in primo grado sono annullati. La natura della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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