Reddito insufficiente e diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Sicilia n. 2404 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al proprio sostentamento, costituisce presupposto indefettibile per il rinnovo del permesso di soggiorno, in forza del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e 13, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999. Tale requisito non è eludibile e va accertato secondo parametri oggettivi, senza valutazioni caso per caso rimesse all’arbitrio dell’Amministrazione. Grava sullo straniero richiedente l’onere di dimostrare la disponibilità di un reddito di importo corrispondente al minimo legale, proveniente da fonte lecita. La carenza del requisito reddituale rende non invalidante il vizio di omesso preavviso di rigetto, ove il privato non alleghi elementi fattuali idonei a incidere sul contenuto del provvedimento. La mancata traduzione dell’atto nella lingua conosciuta dal destinatario non determina l’illegittimità del diniego quando non abbia impedito l’impugnazione tempestiva e l’esercizio del diritto di difesa.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario stabilmente presente in Italia, impugnava davanti al TAR Sicilia il decreto con cui il Questore di Ragusa aveva respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il diniego si fondava sull’assenza di una fonte reddituale, emergendo dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate il mancato versamento delle imposte sul reddito a far data dal 2011, e sulla ritenuta contraffazione della documentazione fiscale prodotta in sede di integrazione documentale.

Avverso il provvedimento il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Prefetto, sul quale si formava un silenzio-diniego. Proponeva quindi ricorso al TAR deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto, il vizio di motivazione, il travisamento dei fatti in ordine alla pretesa evasione fiscale, il difetto di istruttoria sull’inserimento sociale e l’omessa traduzione dell’atto in lingua comprensibile. L’Amministrazione si costituiva con memoria di mera forma e la domanda cautelare era respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del requisito reddituale. Il possesso di un reddito sufficiente al sostentamento attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire, anche fiscalmente, alla spesa pubblica. La sua dimostrazione è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite, e la sua insufficienza, a maggior ragione se protratta per molti anni, è di per sé idonea a legittimare il diniego.

Il TAR richiama la propria giurisprudenza e quella del Consiglio di Stato sul carattere non eludibile del requisito, che opera a prescindere dalla sussistenza degli altri. Sottolinea poi che la valutazione delle risorse economiche va ancorata a parametri oggettivi, individuati per il lavoro autonomo dall’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e dall’art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 394/1999, e non lasciata a una valutazione caso per caso.

Nel merito, il ricorrente non ha allegato alcun elemento di prova volto a dimostrare l’esistenza di un reddito sufficiente. Il Collegio ribadisce che l’onere probatorio grava sullo straniero e che la carenza del requisito rende esente da censure l’operato dell’Amministrazione. Richiama inoltre il principio secondo cui l’omesso versamento dei contributi, quand’anche non provi l’inesistenza del rapporto lavorativo, è indice di lavoro irregolare e, come tale, inidoneo a sorreggere il titolo di soggiorno.

Quanto al preavviso di rigetto, il TAR lo qualifica come violazione meramente formale non invalidante: anche ove la comunicazione fosse stata inoltrata, il ricorrente non avrebbe addotto, come non lo ha fatto in giudizio, elementi fattuali idonei a modificare l’esito del procedimento. Parimenti infondato è il motivo sulla mancata traduzione, poiché il difetto non ha impedito l’impugnazione tempestiva né l’esercizio delle difese.

Il ricorso è pertanto rigettato perché infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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