Termine impugnazione diniego rinnovo permesso soggiorno e sospensione termini processuali 2020 (TAR Sicilia n. 2402 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno il termine per la notifica del ricorso decorre dalla data di conoscenza del provvedimento e non dalla diversa data del decreto questorile presupposto. Alla scadenza ordinaria si somma, senza ulteriori dilazioni, il solo periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali disposta dalla legislazione emergenziale del 2020. Il ricorso notificato oltre il termine così calcolato è irricevibile per tardività, a prescindere dalla fondatezza dei motivi di merito. La declaratoria di irricevibilità travolge l’istanza di gratuito patrocinio, che non può essere accolta quando l’azione risulti manifestamente inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente ottenne in passato un titolo di soggiorno e ne chiese il rinnovo al Questore di Messina. L’istanza fu respinta con decreto per tre ragioni: l’inoltro oltre quattordici mesi dalla scadenza del titolo precedente, senza prova di forza maggiore; l’assenza di fonti lecite di sostentamento, essendo cessato il rapporto di lavoro; la mancata documentazione di vincoli familiari e del pregiudizio asseritamente subito per il terremoto in Albania.
Avverso quel decreto il ricorrente propose ricorso gerarchico al Prefetto, che lo rigettò con provvedimento notificato il 19 marzo 2020. Il ricorrente impugnò quindi il diniego prefettizio davanti al TAR Sicilia, deducendo la non perentorietà del termine per la richiesta di rinnovo, l’insufficienza dell’istruttoria e il sopravvenuto instaurarsi di un nuovo rapporto di lavoro. L’amministrazione non si costituì. All’udienza di smaltimento il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione preliminare della tempestività e la risolve in senso negativo, dichiarando il ricorso irricevibile. Il ragionamento muove dalla individuazione del termine decadenziale per la notifica, che non può essere computato secondo la sola regola ordinaria.
Il giudice tiene conto della sospensione straordinaria dei termini processuali disposta per l’emergenza epidemiologica, richiamando l’art. 84 d.l. n. 18/2020 e l’art. 36, comma 3, d.l. n. 23/2020. Il periodo di sospensione viene collocato tra l’8 marzo e il 3 maggio 2020.
Quanto al momento di decorrenza, il Tribunale lo individua nella conoscenza del provvedimento impugnato, attestata dalla relata di notifica del 19 marzo 2020. Da quella data, con l’aggiunta del periodo di sospensione, il termine ultimo per la notifica del ricorso viene fissato al 3 luglio 2020.
Il ricorrente ha invece notificato l’atto introduttivo il 13 luglio 2020, come confermato dalla procura conferita nella medesima data. La notifica è dunque intervenuta oltre la scadenza prevista a pena di decadenza. Il Collegio non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti, assorbiti dalla pronuncia in rito.
La declaratoria di irricevibilità si riflette sull’istanza di gratuito patrocinio, rigettata in ragione della manifesta infondatezza dell’azione. Le spese di lite non vengono liquidate per la mancata costituzione dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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