Prova della distruzione dei beni: rilievo esclusivo del documento di trasporto o del formulario rifiuti (Cass. civ. Sez. 5 n. 15685 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le presunzioni di cessione di cui al d.P.R. n. 441/1997 sono presunzioni legali “miste”, che ammettono la prova contraria da parte del contribuente solo con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto. La prova della distruzione dei beni, nel caso di consegna a soggetti autorizzati allo smaltimento, è fornita esclusivamente mediante il documento di trasporto o il formulario di identificazione dei rifiuti, i cui contenuti sono tassativi. L’eventuale errore nella compilazione del formulario, essendo questo redatto a cura del produttore del rifiuto, ricade sul contribuente. È irrilevante l’esito del procedimento penale, in quanto il decreto di archiviazione è privo del requisito della stabilità e non determina alcun effetto vincolante nel processo tributario.
Il Fatto
La contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione maggiori IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2014. L’atto si fondava sulla presunzione di cessione di giacenze di magazzino del valore di € 1.185.000, non essendo stata dimostrata la loro distruzione, e sulla rideterminazione dei ricavi con applicazione di una percentuale di ricarico del 100% sul venduto.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo il quadro probatorio insufficiente a sostenere la presunzione, anche per l’esito del procedimento penale e per l’errore nella compilazione del codice CER. L’Amministrazione ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che la prova della distruzione dei beni può essere fornita dal contribuente solo con le modalità tassative indicate dall’art. 2, comma 4, d.P.R. n. 441/1997. Nel caso di consegna dei beni a soggetti autorizzati allo smaltimento, tale prova è data esclusivamente dal documento di trasporto o dal formulario di identificazione dei rifiuti, che sostituisce gli altri documenti di accompagnamento ai sensi dell’art. 3 d.M. n. 145/1998.
La Corte ha precisato che il formulario è compilato a cura del produttore del rifiuto: l’erronea indicazione del codice CER, pertanto, non può essere imputata a un errore del trasportatore, ma determina l’inidoneità della documentazione a vincere la presunzione. Ha inoltre escluso qualsiasi rilevanza al decreto di archiviazione, privo del requisito della stabilità, e ha ritenuto inapplicabile l’art. 7, comma 5-bis, d. Lgs. n. 546/1992, che non esclude la prova per presunzioni.
La Corte ha cassato la sentenza con rinvio, precisando che il giudice del merito, ove non condivida i criteri di calcolo indicati dall’Amministrazione, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve rideterminare i maggiori ricavi sulla base degli elementi presenti in atti.
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Nota della Redazione
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