Impugnabilità della cartella invalidamente notificata e interesse ad agire (Cass. civ. Sez. V n. 2030 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione mediante ruolo, l’art. 12-bis d.P.R. n. 602/1973, che esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e ammette la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata solo in presenza di uno dei pregiudizi specificamente indicati, seleziona i casi in cui la notificazione invalida genera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, suscettibile di diversa configurazione anche per effetto di norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La disciplina si applica anche ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse deve essere dimostrato nel merito mediante tempestiva rimessione in termini e può essere allegato anche nel giudizio di legittimità con documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. Nel giudizio per cassazione, la parte vittoriosa in merito che intenda far riesaminare una questione preliminare risolta in senso a sé sfavorevole deve proporre ricorso incidentale, non potendo limitarsi a riproporla con il controricorso.
Il Fatto
La contribuente impugnava davanti alla C.t.p. di Foggia sei cartelle di pagamento emesse nei propri confronti, affermando di non averne mai ricevuto la notificazione e di averne appreso l’esistenza solo a seguito di accesso presso la società di riscossione. Nel giudizio interveniva la società di riscossione, subentrata nel rapporto.
La C.t.p. dichiarava inammissibili i ricorsi riuniti. La C.t.r., in accoglimento dell’appello della contribuente, rilevava un vizio di notificazione delle cartelle, eseguita secondo il procedimento della cosiddetta irreperibilità relativa, per mancata affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e per mancato decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, e dichiarava la decadenza della pretesa esecutiva. Proponevano ricorso per cassazione la società di riscossione e l’Agenzia delle entrate, quest’ultima anche in via incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso della società di riscossione, sollevata dalla contribuente per difetto di legittimazione e per l’asserita impossibilità di autonoma impugnazione da parte dell’interventore adesivo dipendente. Quanto alla legittimazione, la statuizione della C.t.r. che aveva ritenuto legittimo l’intervento non è stata oggetto di ricorso incidentale, sicché su di essa si è formato il giudicato. Quanto alla seconda censura, il ricorso proposto in via autonoma dall’interventore adesivo dipendente va esaminato come ricorso incidentale adesivo, conservando l’interveniente la posizione processuale secondaria.
Nel merito, il primo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate è infondato. La Corte ribadisce che la sanzione processuale dell’inammissibilità del ricorso tributario è disposta solo per il mancato deposito degli atti previsti dal comma 1 dell’art. 22 d.lgs. n. 546/1992, non anche di quelli previsti dal comma 4; l’atto impugnato può quindi essere prodotto in un momento successivo o su impulso del giudice.
Il secondo e il terzo motivo sono invece fondati. Il giudizio originario aveva ad oggetto sei cartelle di pagamento che la contribuente assumeva mai notificate. La questione riguarda la possibilità di impugnare immediatamente tali atti. Sul punto è intervenuto il legislatore con il d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, che novellando l’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 ha inserito il comma 4-bis, escludendo l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e ammettendo la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata solo in specifici casi di pregiudizio.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 26283 del 2022, secondo cui la disposizione si applica anche ai processi pendenti, ove lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato con tempestiva rimessione in termini nel merito e può essere allegato anche in legittimità ex art. 372 cod. proc. civ. Poiché tale interesse non risulta dedotto nemmeno in sede di legittimità, il ricorso originario è inammissibile. La sentenza è cassata senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ., con compensazione delle spese di merito e condanna della controricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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