Impianto fotovoltaico in area agricola e bilanciamento ambientale sfavorevole (TAR Puglia n. 97 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione espressa in sede di conferenza di servizi sulla compatibilità ambientale e paesaggistica di un impianto fotovoltaico costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta. Il principio di precauzione consente all’amministrazione di adottare misure protettive anche in assenza di certezza scientifica sul rischio. L’art. 12, comma settimo, del d.lgs. 387/2003 non impone l’assenso alla realizzazione dell’impianto in area agricola, ma richiede che nell’ubicazione si tenga conto della tutela del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari. Il diniego che dia conto di tali profili e prospetti una delocalizzazione alternativa soddisfa l’art. 14-ter della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Una società risultava aggiudicataria di una procedura indetta da un’azienda pubblica di servizi alla persona per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su terreni agricoli di proprietà dell’ente. In data 30 aprile 2020 la società presentava istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Dopo una prima fase di inerzia dell’amministrazione procedente, definita con sentenza del TAR che ordinava l’adozione del provvedimento finale, si svolgevano le riunioni della conferenza di servizi.
I pareri espressi dalle amministrazioni erano tutti contrari. Il procedimento si concludeva con una determinazione dirigenziale della Provincia, comunicata il 20 settembre 2022, recante valutazione di impatto ambientale negativa e mancato rilascio di alcun titolo abilitativo. La società impugnava il provvedimento e gli atti endoprocedimentali davanti al TAR Puglia, deducendo la laconicità dei pareri, la violazione del contraddittorio e il contrasto con la normativa sulle energie rinnovabili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente i motivi, ruotando attorno alla natura della valutazione compiuta in conferenza di servizi. Il Tribunale condivide la posizione delle amministrazioni: la scelta se autorizzare un intervento potenzialmente incidente sul territorio è espressione di discrezionalità non priva di aspetti tecnici, compiutamente espressi dagli esperti e sostenuta dal richiamo al PPTR e al PUG comunale. Nel bilanciamento, la tutela dell’ambiente e del paesaggio è ritenuta prevalente rispetto alla produzione di energia rinnovabile e al beneficio economico per la ricorrente e per l’ente proprietario.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 152/2006, il TAR ricorda che la discrezionalità in materia ambientale va esercitata nel rispetto del principio di precauzione, applicabile ogniqualvolta sussistano possibili effetti nocivi sull’ambiente, e che consente all’autorità di adottare misure protettive senza attendere la certezza scientifica completa.
Il richiamo alla discrezionalità è sufficiente a superare il dato legislativo invocato dalla ricorrente. L’art. 12, comma settimo, del d.lgs. n. 387/2003, nel consentire l’ubicazione degli impianti anche in zone classificate agricole, non impone all’amministrazione di provvedere in senso favorevole, ben potendo la stessa decidere negativamente o proporre un’ubicazione alternativa, trattandosi in ultima analisi di attività lucrativa di natura privatistica. La seconda parte della norma richiede peraltro di tener conto della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari, della tutela della biodiversità e del paesaggio rurale: profili di cui le autorità hanno tenuto conto.
Analogo ragionamento vale per l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021. Il Collegio esclude rilievo decisivo alla finalità di produrre un utile per l’ente pubblico, trattandosi di canoni ipotetici in un’operazione economicamente dubbia e priva di garanzie formali per un trentennio. Non emergono dunque errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta, con conseguente insindacabilità nel merito degli esiti negativi.
Infine, la censura sull’art. 14-ter della legge n. 241/1990 è smentita dalle stesse amministrazioni, che in conferenza avevano proposto di delocalizzare l’impianto in aree più idonee, proposta non accolta dalla società. Il ricorso è respinto nel merito, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.