Referenze di gara tra interpretazione letterale e discrezionalità della stazione appaltante (TAR Trentino-Alto Adige n. 30 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di requisiti speciali di capacità tecnica richiesti dalla lex specialis di gara, l’interpretazione della clausola del disciplinare prende le mosse dal criterio letterale, al quale si affiancano il criterio logico-sistematico e quello teleologico solo quando il testo sia incoerente con altri indici della volontà delle parti. Ove il tenore letterale risulti chiaro, l’operazione ermeneutica è conclusa e non è consentito il ricorso al favor partecipationis, che opera esclusivamente in presenza di clausole ambigue. La stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella individuazione dei requisiti di capacità tecnica, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o sproporzione, dovendo l’offerta adattarsi alla domanda e non viceversa.
Il Fatto
Una società ricorrente partecipava in R.T.I. con altra impresa a una procedura aperta sopra soglia europea, finanziata con fondi P.N.R.R., per la fornitura con posa in opera di reattori anaerobici ad alto carico presso un impianto di depurazione. Il raggruppamento risultava primo in graduatoria con il miglior punteggio tecnico ed economico.
Nella fase di verifica dei requisiti generali, il R.U.P. rilevava che nessuna delle referenze della capogruppo corrispondeva a quelle richieste dal disciplinare, riferendosi le stesse al trattamento di reflui da industria cartaria e da bioetanolo, e non di reflui da industria alimentare. La stazione appaltante revocava quindi l’aggiudicazione, escludeva il concorrente, escuteva la garanzia provvisoria, segnalava il fatto alle autorità competenti e aggiudicava la gara alla seconda classificata. La società impugnava la delibera, deducendo l’erronea interpretazione della clausola sulle referenze e l’illegittimità dell’escussione e dello scorrimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo che la controversia verte sull’interpretazione della lex specialis, governata dalle norme sui contratti. Richiamando il costante orientamento del Consiglio di Stato, il Collegio ribadisce che il criterio letterale è prioritario e che, se il testo è sufficiente a rendere intellegibile il risultato perseguito, l’operazione ermeneutica è definitivamente conclusa. Le clausole del bando vanno intese in senso stretto, per le preminenti esigenze di certezza delle procedure, senza integrazioni che aggiungano significati non rintracciabili nel testo.
La clausola in contestazione richiedeva la fornitura di almeno tre impianti ad alto carico con caratteristiche analoghe a quella oggetto di gara, specificando tra parentesi refluo da industria alimentare. Il Collegio legge il sintagma nel suo insieme e ritiene che la locuzione tra parentesi completi l’inciso “oggetto di gara”, riferendosi così all’oggetto della referenza e non a quello dell’appalto. L’oggetto dell’appalto, del resto, riguardava un depuratore di acque reflue industriali prodotte da birrifici e da industrie di semilavorati dalla frutta, cosicché il tenore letterale risulta inequivoco.
Escluso il carattere ambiguo della clausola, cade l’applicazione del favor partecipationis. Il Collegio richiama il principio per cui tale criterio opera solo in presenza di clausole dubbie, dovendosi preferire l’esegesi estensiva in caso di incertezza, ma non quando il testo sia assolutamente chiaro. Anche il criterio logico-sistematico conduce al medesimo esito, emergendo dalla documentazione progettuale che l’intervento era finalizzato all’installazione di un pretrattamento anaerobico di acque reflue industriali provenienti da industrie alimentari.
Quanto al profilo tecnico, secondo cui il trattamento dei reflui alimentari presupporrebbe tecnologia meno complessa, il Tribunale valorizza la scelta discrezionale dell’amministrazione, ritenuta scevra da profili di manifesta illogicità. Viene richiamato il principio per cui i requisiti di partecipazione sono fissati con ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà, in attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento. La limitazione delle referenze agli impianti da industria alimentare appare coerente con le specificità dell’oggetto e non sproporzionata, tanto più che la nozione di reflui alimentari si rivela eterogenea e più ampia di quella dell’impianto di gara.
Il secondo motivo, che censurava la valutazione delle referenze del raggruppamento, è dichiarato infondato per la necessaria reinterpretazione della clausola; il terzo, sul preteso effetto restrittivo della prescrizione in contrasto con l’art. 83, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, resta assorbito, valorizzando il Collegio anche la previsione dell’avvalimento quale ulteriore apertura della platea. Il ricorso è così rigettato, con condanna alle spese in favore della stazione appaltante e della controinteressata.
Nota della Redazione
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