Cure all’estero: domanda inammissibile senza proposta di specialista italiano (TAR Puglia n. 1272 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero, l’autorizzazione al concorso nella spesa è subordinata alla presentazione di apposita domanda corredata, a pena di inammissibilità, dalla proposta motivata di un medico specialista operante esclusivamente sul territorio nazionale. Non è ammissibile la proposta rilasciata da un professionista che operi all’estero, ivi compreso quello del centro prescelto. L’inammissibilità della domanda impedisce di ritenere la prestazione autorizzata e rende superfluo ogni accertamento sulla necessità clinica del nuovo ciclo di cure. Il giudicato che abbia annullato un diniego e imposto di riprovvedere su una specifica richiesta non estende i suoi effetti a domande successive, che richiedono un rinnovato iter istruttorio e motivazionale.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno di una paziente affetta da cerebrolesione conseguente a rottura di aneurisma, otteneva dal TAR una sentenza, passata in giudicato, che annullava i provvedimenti con cui la struttura sanitaria aveva respinto la richiesta di autorizzazione e rimborso di cure mediche all’estero e imponeva di riprovvedere con urgenza.
Dopo un primo ciclo di cure presso un centro austriaco, il ricorrente chiedeva di autorizzare un nuovo ricovero, senza presentare una nuova e rituale domanda e senza la proposta di uno specialista italiano. La struttura sanitaria rigettava la richiesta ravvisando profili di inammissibilità e, nel merito, la stabilizzazione delle condizioni cliniche. Il ricorrente impugnava quegli atti; il Tribunale, respinte le domande di ottemperanza con sentenza parziale, convertiva il rito e tratteneva la causa per la decisione sulla domanda subordinata di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 4 del D.M. 3 novembre 1989, che ammette il concorso nella spesa solo per le prestazioni autorizzate e richiede apposita domanda corredata dalla proposta motivata di un medico specialista. Le Linee Guida regionali precisano che tale proposta deve provenire da un professionista operante sul territorio nazionale e che non sono ammissibili quelle rilasciate da chi opera all’estero, incluso il centro prescelto.
Da qui la regola applicata: se la domanda è priva della proposta o se questa proviene da un professionista estero, l’istanza è inammissibile e il ciclo di cure non può ritenersi autorizzato. Nel caso concreto il Tribunale rileva che il ricorrente, ritenendo il nuovo ricovero una mera prosecuzione delle prestazioni già fruite, non aveva presentato una rituale domanda ma solo diffide e una richiesta di ricovero contenente una valutazione del potenziale riabilitativo firmata esclusivamente da un professionista estero.
Il Collegio respinge la tesi secondo cui l’istruttoria svolta dall’amministrazione avrebbe superato l’ostacolo procedimentale. La proposta costituisce una condizione di ammissibilità della domanda, sicché la sua assenza impedisce ogni valutazione sulla necessità clinica del nuovo ciclo di cure. Ne segue la legittimità del provvedimento di diniego, che ha correttamente rilevato l’insussistenza dei presupposti.
Il Tribunale richiama inoltre la propria sentenza di ottemperanza del 2024, non appellata: l’effetto conformativo del giudicato, circoscritto alla richiesta del 2021, non si estende a future domande, che esigono un rinnovato iter istruttorio fondato su circostanze attuali e concrete. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della vicenda e delle condizioni della parte.
Nota della Redazione
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