Sospensione condizionale illegittima correggibile con l’errore materiale se diverge dall’accordo (Cass. pen. Sez. V n. 38810 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione condizionale della pena illegalmente concessa è emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. ove si accerti una divergenza tra la volontà del giudice e la sua estrinsecazione formale. Ciò che rileva non è l’oggetto della statuizione, ma l’esistenza di un vizio che abbia inciso sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione. Nel patteggiamento, il contenuto obbligato della statuizione sulla sospensione, negoziabile e non modificabile dal giudice, consente di qualificare come errore materiale il riconoscimento del beneficio difforme dall’accordo intervenuto tra le parti. La legge n. 103 del 2017, nel prevedere una specifica ipotesi di rettifica della specie e quantità della pena, non esclude l’applicazione della disciplina generale.

Il Fatto

Il procedimento trae origine da una sentenza di applicazione concordata della pena, resa dal Tribunale di Genova, con cui era stata inflitta la pena concordata con il Pubblico Ministero. Il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha poi disposto la correzione dell’errore materiale, eliminando la statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 130 e 448 cod. proc. pen. Secondo la difesa, il riconoscimento del beneficio fuori dai casi in cui può essere concesso costituirebbe un errore di diritto, emendabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di errore materiale, comprensiva degli errori in senso stretto e delle omissioni. Essa consiste nella divergenza tra la volontà del giudice e la sua estrinsecazione formale, frutto di un lapsus espressivo privo di incidenza sul processo cognitivo e valutativo. Poiché il vizio risiede nell’inadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontà reale, può essere corretto con la procedura dell’art. 130 cod. proc. pen., che modifica la sola documentazione grafica dell’atto.

Sul piano di principio, la Corte richiama Sez. U. n. 16103 del 27.03.2002 e Sez. III n. 33960 del 10.06.2010, secondo cui l’illegittima concessione del beneficio non è, in linea di principio, rimediabile con la correzione di errore materiale. Ciò che rileva, tuttavia, non è l’oggetto della statuizione, ma l’esistenza di un vizio che abbia inciso sul processo cognitivo e valutativo. Tale vizio legittima la correzione sia in sede di cognizione, come nel caso dell’omessa indicazione nel dispositivo della concessione del beneficio, sia in sede di esecuzione, quando l’intervento armonizzi l’estrinsecazione formale con il contenuto reale della decisione.

La Corte esclude che la legge n. 103 del 2017, nel prevedere la rettifica della sola specie e quantità della pena, ostacoli l’applicazione della disciplina generale dell’art. 130. Trattandosi di ipotesi specifica, essa non esclude per quelle non previste il ricorso alla regola generale.

Il passaggio decisivo riguarda la natura della sentenza corretta. Nel patteggiamento, la componente negoziale conforma lo spazio cognitivo del giudice, vincolato al contenuto dell’accordo e ammesso solo ad accoglierlo nei termini proposti o a rigettarlo. La statuizione sulla sospensione condizionale, negoziabile e non modificabile dal giudice, era richiamata in motivazione come esclusa dalla previsione negoziale, coerentemente con la pena di quattro anni di reclusione. Il riconoscimento del beneficio integra dunque un lapsus espressivo rispetto all’accordo, emendabile con la procedura di correzione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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