Ottemperanza decreto legge Pinto senza notifica titolo esecutivo e commissario liquida spese (TAR Calabria n. 1888 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti della Corte d’Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001 non trovano applicazione la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. È sufficiente, ai fini dell’actio iudicati, che sia decorso il termine semestrale dalla richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e che l’amministrazione sia rimasta inerte. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il Commissario ad acta. Il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, impone di estendere i poteri del Commissario al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza di ottemperanza, evitando la necessità di un secondo giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore distrattario della parte in un procedimento azionato ai sensi della legge n. 89/2001, agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di € 540,00 per onorario, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Dopo la notifica del titolo e la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, l’amministrazione è rimasta inerte per oltre sei mesi. Il ricorrente propone quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dell’avvenuta formazione del giudicato sul decreto della Corte d’Appello. Su questo punto il Tribunale opera un’espressa revisione del proprio orientamento: per le ottemperanze ai decreti emessi ex legge n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, in linea con Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.

Accertato che dalla richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 sono decorsi sei mesi e che l’amministrazione è rimasta inerte, il ricorso è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. Il Ministero deve pertanto eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza; per il caso di ulteriore inottemperanza è nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni.

La parte più significativa della decisione riguarda le spese. Il Collegio le liquida in € 200,00, oltre accessori, applicando i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, secondo l’insegnamento di Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, tenuto conto della semplicità e serialità della materia.

Il Tribunale stabilisce inoltre che, in caso di mancata rifusione nel termine di trenta giorni, al pagamento delle spese provveda il Commissario nominato. Il silenzio del codice sul punto viene superato invocando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive, e ragioni di economia processuale: evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Il Collegio richiama il buon andamento e, sul piano comparatistico, gli artt. 95 e 510 c.p.c., che nell’espropriazione forzata pongono le spese a carico del debitore e ne consentono il soddisfacimento in prededuzione.

Il ricorso è quindi accolto, con ordine di ottemperanza, nomina del Commissario e condanna dell’amministrazione alle spese, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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