Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato (TAR Lombardia n. 3447 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente precario a ottenere la carta docente costituisce titolo esecutivo azionabile in sede di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’amministrazione, costituitasi in giudizio senza contestare l’inadempimento, è condannata a dare completa esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, la nomina del commissario ad acta assicura l’effettività della tutela, senza che spetti alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 3007 del 2024, che accertava il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero a metterla a disposizione per l’importo di 500 euro per ciascun anno.

Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione era rimasta inadempiente. Dopo il passaggio in giudicato e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, la ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come la pretesa fosse adeguatamente documentata e come l’amministrazione, costituitasi formalmente tramite l’Avvocatura dello Stato, non avesse contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.

Il Collegio ha accertato l’inottemperanza del giudicato e ha condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente da questi delegato.

Il commissario, che potrà avvalersi della struttura organizzativa regionale, dovrà provvedere entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non è dovuto alcun compenso.

La pronuncia conferma il principio per cui il giudicato del giudice ordinario in materia di carta docente è azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, con la conseguente condanna dell’amministrazione e la nomina del commissario ad acta quale strumento di effettività della tutela.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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