Sanzione disciplinare militare, sindacato esterno e obbligo di informativa al Capo Missione (TAR Trentino-Alto Adige n. 222 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari dei militari, l’apprezzamento dei fatti e la scelta della sanzione rientrano in un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo ab externo, per travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità o manifesta sproporzione. Il responsabile di un nucleo di protezione e scorta all’estero è tenuto a informare preventivamente il Capo Missione o il Primo Segretario dell’uscita dell’intero nucleo, che lascia sguarnita la sede diplomatica. La consegna di rigore irrogata per la violazione dei doveri attinenti al giuramento non è manifestamente sproporzionata quando la condotta sia gravemente negligente. Sono inammissibili i motivi nuovi non proposti in sede di ricorso gerarchico, salvo che il termine per ricorrere avverso il provvedimento originario non sia ancora decorso.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dei Carabinieri in missione presso un’Ambasciata d’Italia all’estero, era responsabile del Nucleo Protezione e scorta. In una sera di servizio l’intero nucleo usciva dalla sede diplomatica con due mezzi, tra cui un blindato affidato alla guida di un militare non esperto, senza avvisare il Capo Missione né il Primo Segretario. Poco dopo uno dei veicoli rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con ferimento di un terzo; i militari venivano trattenuti dalla Polizia locale prima del rilascio. Solo a incidente avvenuto il Capo Missione veniva informato.
Contestati gli addebiti, la Commissione di Disciplina esprimeva parere unanime di punibilità e il Comandante di Corpo irrogava la consegna di rigore. Il ricorso gerarchico veniva respinto. Il militare impugnava davanti al TAR la sanzione e la decisione gerarchica, deducendo travisamento dei fatti, indeterminatezza della contestazione, violazione del diritto di difesa per omessa escussione testimoniale, sproporzione e violazione della buona fede.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Anzitutto ritiene inammissibili le censure non contenute nel ricorso gerarchico, richiamando l’orientamento per cui, contro la decisione resa sul ricorso gerarchico, non possono proporsi motivi nuovi, onde evitare l’elusione del termine decadenziale per impugnare l’atto originario. Nel merito, le censure sono comunque infondate.
Il Giudice ribadisce che l’apprezzamento dei fatti disciplinari e l’irrogazione della sanzione sono rimessi all’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo per travisamento dei fatti, contraddizioni, illogicità o manifesta sproporzione. Dai provvedimenti impugnati non emerge alcun vizio macroscopico.
Quanto all’obbligo di informativa, il TAR osserva che l’uscita dell’intero nucleo, qualunque ne fosse il motivo, non poteva avvenire senza avvisare il Capo Missione o il Primo Segretario, poiché lasciava priva di protezione la sede diplomatica in orario serale e in un contesto non tranquillo. La circostanza che l’incidente si sarebbe verificato ugualmente è argomento privo di pregio: se informati, i superiori avrebbero potuto impedire o limitare l’uscita. Irragionevole, inoltre, affidare un mezzo blindato a un militare inesperto senza che il responsabile salisse a bordo o impartisse indicazioni.
La contestazione è ritenuta chiara e specifica, idonea a integrare l’illecito disciplinare ai sensi dell’art. 1352 del d.lgs. n. 66/2010. Nessuna violazione del diritto di difesa: le osservazioni e l’audizione personale con il difensore sono state garantite, né il provvedimento deve confutare analiticamente ogni deduzione. La mancata escussione dei testi rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione.
Infine, la sanzione è proporzionata. I fatti sono correttamente inquadrati nella fattispecie dell’art. 751 del d.P.R. n. 90/2010, in relazione agli artt. 712, 713, 717 e 725, e l’Amministrazione ha ponderato sia la gravità della condotta sia gli ottimi precedenti di servizio. La censura sulla buona fede è inammissibile per genericità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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