Regressione tariffaria: la delibera a consuntivo è l’atto lesivo da impugnare (Cons. Stato n. 4393 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di regressione tariffaria per l’attuazione dei tetti di spesa sanitaria, il potere autoritativo di riequilibrio si consuma con la delibera che determina a consuntivo il c.d. overselling, la quale è immediatamente lesiva e va impugnata tempestivamente dalla struttura interessata, ancorché priva del conteggio dell’importo da restituire. Il successivo atto di computo e richiesta di pagamento non ha natura provvedimentale e non è autonomamente lesivo. Ne consegue che il ritardo ingiustificato nell’esercizio del potere può essere contestato solo attraverso l’impugnazione della delibera di definizione, non mediante gravame avverso gli atti successivi. Le controversie sulla determinazione delle modalità della regressione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, restando devolute al giudice ordinario le sole questioni di mera quantificazione e concreta debenza delle somme.
Il Fatto
Una società operante in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, per prestazioni di diagnostica per immagini, impugnava davanti al TAR Campania la nota con cui l’Azienda Sanitaria Locale le intimava il pagamento di oltre un milione di euro a titolo di regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016, insieme alle deliberazioni del direttore generale che avevano definito la regressione.
Il TAR accoglieva il ricorso, annullando gli atti sull’assorbente rilievo dell’illegittimità di una richiesta avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi di riferimento, in linea con l’indirizzo che individua nel profilo temporale il limite di ragionevolezza della regressione. L’Azienda proponeva appello, censurando tra l’altro la reiezione delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità del ricorso originario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Le controversie sulla determinazione delle modalità della regressione tariffaria unica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., sottraendosi a essa le sole liti sulla mera quantificazione e debenza delle somme. Le pronunce delle Sezioni Unite invocate dall’appellante riguardavano fattispecie in cui erano impugnate solo le note di addebito, senza censura delle delibere presupposte.
Infondata è anche l’eccezione di carenza di interesse dell’appello per sopravvenuto annullamento in autotutela degli atti: la delibera era stata adottata in dichiarata esecuzione del decisum di primo grado e non integra alcuna acquiescenza preclusiva.
Nel merito, la Sezione accoglie il secondo e il terzo motivo. Le delibere di determinazione a consuntivo dell’overselling sono immediatamente impugnabili perché immediatamente lesive, anche senza il conteggio dell’importo da restituire. Il rimedio della tardività va riferito alla delibera di definizione della regressione, non agli atti successivi di computo e recupero: ciò che deve essere compiuto “ordinariamente” nell’anno successivo è l’adozione del provvedimento di definizione, non l’intera attività di recupero.
La nota impugnata in primo grado, di computo del credito, non riveste valore provvedimentale lesivo: è comunicazione priva di forma procedimentale, trasmessa a fini partecipativi e per interrompere la prescrizione. Poiché le delibere non erano state tempestivamente impugnate, il potere ivi consumato non può più essere contestato, nemmeno sotto il profilo della lungaggine del suo esercizio, attraverso l’impugnazione di atti successivi.
Ne consegue la declaratoria di irricevibilità del ricorso originario per tardività rispetto alle delibere e di inammissibilità dello stesso per carenza di interesse quanto alla nota, con assorbimento delle ulteriori censure e compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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