Regressione tariffaria sanitaria: impugnabili solo le delibere di definizione (Cons. Stato n. 4394 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di regressione tariffaria per l’attuazione dei tetti di spesa sanitari, le delibere con cui l’amministrazione determina a consuntivo il c.d. overselling sono immediatamente impugnabili, perché immediatamente lesive, anche se non corredate dal conteggio dell’importo da restituire. Il potere autoritativo si consuma con l’adozione di tali delibere; la successiva nota di computo del credito è atto non provvedimentale e privo di lesività. Le controversie sulla determinazione delle modalità della regressione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., mentre la mera quantificazione e debenza delle somme appartiene al giudice ordinario. L’omessa tempestiva impugnazione delle delibere rende irricevibile il ricorso proposto avverso gli atti successivi, non potendosi contestare il potere ormai consumato attraverso la censura della sua tardività.
Il Fatto
Una struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, operante in regime ambulatoriale nella branca di patologia clinica, ha impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui l’azienda sanitaria le ha intimato il pagamento di poco meno di centoventiquattromila euro, corrispondente al credito accertato per la regressione tariffaria degli anni dal 2011 al 2016. Insieme alla nota ha impugnato le deliberazioni del direttore generale, adottate tra il 2018 e il 2019, di definizione della regressione.
Il TAR, respinte le eccezioni di inammissibilità, ha accolto il ricorso e annullato gli atti sull’assorbente rilievo dell’illegittimità di una richiesta avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi di riferimento, in linea con l’indirizzo che individua nel tempo il limite di ragionevolezza della regressione. L’azienda sanitaria ha appellato, contestando tra l’altro la giurisdizione e la tardività dell’impugnazione delle delibere.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e richiama, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., i propri precedenti sovrapponibili. Respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione: la contestazione investiva la complessiva tempistica dell’esercizio del potere, ossia le modalità dello stesso sul piano temporale, e dunque ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Restano estranee le sole controversie sulla mera quantificazione e concreta debenza delle somme.
Le pronunce delle Sezioni Unite nn. 32259 e 32265 del 2023, invocate dall’appellante, non hanno innovato: riguardavano fattispecie in cui erano impugnate solo le note di esercizio del credito, a valle di delibere non censurate. Nel caso in esame, invece, l’impugnazione della nota era accompagnata da quella delle delibere determinative dei criteri, censurate quali atti presupposti.
Il Collegio chiarisce che la giurisprudenza sul ritardo ingiustificato nell’esercizio del potere di riequilibrio va riferita alla delibera di definizione della regressione, non agli atti successivi di conteggio o recupero. Ciò che deve essere compiuto ordinariamente nell’anno successivo non è l’intera attività di recupero, ma l’adozione del provvedimento che definisce in termini individuali la regressione, con l’indicazione degli importi massimi per l’anno di riferimento.
Da qui la qualificazione della nota: atto di computo del credito complessivo, privo di valore provvedimentale lesivo, comunicazione trasmessa a scopo partecipativo e per interrompere la prescrizione, aspetto estraneo alla causa e rimesso al giudice ordinario. La conseguenza è che il potere autoritativo consumato con le delibere non può più essere contestato, nemmeno sotto il profilo della lungaggine del suo esercizio, attraverso l’impugnazione di atti successivi.
Il ricorso originario è pertanto irricevibile per tardività rispetto alle delibere e inammissibile per carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. quanto alla nota. Restano assorbiti gli ulteriori motivi, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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