Regressione tariffaria, impugnabili subito le delibere di definizione della RTU (Cons. Stato n. 4397 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le delibere con cui l’amministrazione sanitaria determina a consuntivo la regressione tariffaria unica, esercitando il potere autoritativo di riequilibrio della spesa, sono immediatamente impugnabili dalle strutture accreditate perché immediatamente lesive, anche se prive del conteggio dell’importo da restituire. Il limite della ragionevolezza temporale dell’esercizio del potere riguarda l’adozione di tali delibere e non gli atti successivi di computo e recupero. La nota con cui la Asl comunica il credito complessivo non ha natura provvedimentale e non è lesiva; ove le delibere non siano state tempestivamente impugnate, il potere ivi consumato non può più essere contestato, nemmeno sotto il profilo della tardività del suo esercizio. Ne deriva l’irricevibilità del ricorso per tardività rispetto agli atti presupposti e l’inammissibilità per carenza di interesse quanto all’atto principale.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata, operante in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio sanitario nazionale nella branca di patologia clinica, ha impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui la Asl le aveva intimato il pagamento di 61.022,73 euro, corrispondente al credito accertato a suo carico per la definizione della regressione tariffaria degli anni dal 2011 al 2016. Insieme alla nota ha impugnato le deliberazioni del direttore generale, adottate tra il 2018 e il 2019, di definizione della regressione per gli stessi anni.
Il TAR, respinte le eccezioni di inammissibilità dell’amministrazione, ha accolto il ricorso e annullato gli atti per l’illegittimità della richiesta avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi di riferimento, richiamando l’indirizzo del Consiglio di Stato sul limite temporale della regressione tariffaria. La Asl ha proposto appello, deducendo tra l’altro il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la natura non provvedimentale della nota e la tardività dell’impugnazione delle delibere. La parte appellata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Le controversie sulla determinazione delle modalità della regressione tariffaria unica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ex art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., perché investono l’esercizio di un potere autoritativo. Restano estranee le sole controversie sulla mera quantificazione e concreta debenza delle somme. Nel caso di specie la censura riguardava la tempistica complessiva dell’esercizio del potere, comprese le delibere, e dunque la giurisdizione amministrativa sussiste.
Le pronunce delle Sezioni Unite n. 32259 e n. 32265 del 2023, invocate dall’appellante, non mutano il quadro: in quei giudizi erano impugnate solo le note di esercizio del credito, senza contestazione delle delibere a monte. Qui invece l’impugnazione della nota era accompagnata da quella delle delibere determinative dei criteri, censurate come atti presupposti.
La Corte accoglie poi il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. Le delibere che determinano a consuntivo l’overselling, esercitando il potere autoritativo di riequilibrio, sono immediatamente lesive e quindi impugnabili, anche senza il conteggio dell’importo da restituire, essendo la struttura a conoscenza del proprio fatturato. Il limite della ragionevolezza temporale, individuato dalla giurisprudenza nell’anno successivo a quello di riferimento, va riferito alle delibere di definizione e non agli atti successivi di computo e recupero: a valle delle delibere residua un diritto dell’amministrazione di natura documentale e aritmetica.
Da ciò deriva che la nota impugnata, di mero computo del credito, non riveste valore provvedimentale lesivo, essendo comunicazione trasmessa a fine partecipativo e per interrompere la prescrizione. Poiché le delibere non sono state tempestivamente impugnate, il potere ivi consumato non può più essere contestato attraverso l’impugnazione di atti successivi. Il ricorso di primo grado è pertanto in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile per carenza di interesse, con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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