Regressione tariffaria: la tardività si contesta sulla delibera, non sulla nota di computo e recupero del credito (Cons. Stato n. 4396 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di regressione tariffaria per l’attuazione dei tetti di spesa sanitaria, le delibere con cui l’amministrazione determina a consuntivo il c.d. overselling, esercitando il potere autoritativo di riequilibrio della spesa, sono immediatamente impugnabili quali atti lesivi, anche se non corredate dal conteggio dell’importo da restituire. La successiva nota con cui si computa il credito e si invita al pagamento non ha natura provvedimentale e non è lesiva, sicché non consente di contestare tardivamente il potere ormai consumato, neppure sotto il profilo dell’irragionevole durata del suo esercizio. Le controversie sulla determinazione delle modalità della regressione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, restando devolute al giudice ordinario le sole questioni di mera quantificazione e concreta debenza delle somme.

Il Fatto

Un laboratorio di analisi cliniche, operante in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui l’azienda sanitaria, all’esito del procedimento di definizione della regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016, gli ha intimato il pagamento di oltre centomila euro. Insieme alla nota ha impugnato le deliberazioni del direttore generale, adottate tra il 2018 e il 2019, di definizione della regressione per gli stessi anni.

Il TAR, respinte le eccezioni di inammissibilità, ha accolto il ricorso e annullato gli atti per l’illegittimità di una richiesta avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi di riferimento, richiamando l’indirizzo che individua nel profilo temporale un limite di ragionevolezza della regressione. L’azienda sanitaria ha proposto appello, reiterando le eccezioni di difetto di giurisdizione, di natura non provvedimentale della nota e di tardività dell’impugnazione delle delibere.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e richiama, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., i propri precedenti sovrapponibili, tra cui la n. 2789 del 20 marzo 2023 e la n. 2765 del 1 aprile 2025. Respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, la Sezione conferma che le controversie sulla determinazione delle modalità della regressione tariffaria unica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., sottraendosi a essa le sole questioni di mera quantificazione e debenza.

Le pronunce delle Sezioni Unite invocate dall’appellante non innovano, perché riguardavano fattispecie in cui erano impugnate solo le note di esercizio del credito, senza censura delle delibere a monte. Nel caso in esame, invece, l’impugnazione della nota era accompagnata da quella delle delibere determinative dei criteri, censurate come atti presupposti: la giurisdizione si determina in base alla natura dell’atto e all’esistenza di un esercizio di potere autoritativo, non alle censure articolate.

Nel merito, i motivi sull’inammissibilità del ricorso originario sono fondati. Il potere autoritativo si manifesta con le delibere di definizione a consuntivo del c.d. overselling, immediatamente impugnabili perché lesive, anche senza il conteggio dell’importo dovuto, essendo la struttura a conoscenza del proprio fatturato. Il laboratorio non ha contestato di avere avuto pregressa conoscenza delle delibere, notificate nel 2019, sostenendo piuttosto il loro carattere non immediatamente lesivo.

L’indirizzo che sanziona il ritardo ingiustificato nell’esercizio del potere, individuando nell’anno successivo a quello di riferimento il tempo in cui esso è “ordinariamente” esercitato, va riferito alla delibera di definizione e non agli atti successivi di conteggio o recupero. Ciò che deve essere compiuto nell’anno successivo è l’adozione del provvedimento di definizione in termini individuali, con l’indicazione degli importi massimi: a valle resta un diritto di credito dell’amministrazione, di natura documentale e recuperatoria.

La nota impugnata, di computo del credito complessivo, non riveste quindi valore provvedimentale lesivo: è comunicazione trasmessa a scopo partecipativo e per interrompere la prescrizione, aspetto estraneo alla causa. Ne segue l’irricevibilità del ricorso originario per tardività rispetto alle delibere e la sua inammissibilità per carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm. quanto alla nota, con travolgimento di ogni altra censura accolta in primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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