Regressione tariffaria sanitaria e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Campania n. 472 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto il recupero di somme a titolo di regressione tariffaria nei confronti di strutture sanitarie private accreditate rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Ove la struttura non contesti le delibere che hanno fissato i tetti di spesa, ma solo la concreta attuazione del meccanismo di regressione, le censure investono i profili patrimoniali del rapporto e non l’esercizio di un potere autoritativo. In tale ipotesi la Asl non agisce iure imperii, ma compie atti paritetici in esecuzione di un accordo contrattuale, con la conseguenza che la verifica dei corrispettivi spettano al giudice ordinario. Il petitum sostanziale prevale su quello formale ai fini del riparto di giurisdizione.
Il Fatto
La struttura ricorrente, operante in regime di accreditamento istituzionale per l’assistenza specialistica ambulatoriale, impugnava dinanzi al TAR Campania la comunicazione con cui la Asl intimata chiudeva il procedimento di recupero del saldo amministrativo contabile per l’anno 2010, riconoscendo un importo da restituire. Impugnava altresì gli atti richiamati nel provvedimento, tra cui le deliberazioni direttoriali che avevano definito la regressione tariffaria per la macroarea di riferimento.
La ricorrente deduceva la violazione del diritto di difesa per mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione, la lesione dell’affidamento, la tardività della regressione e l’indebito arricchimento. La Asl eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura meramente patrimoniale degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare. Nel caso di specie la struttura impugna le note di avvio e di chiusura del procedimento di recupero delle somme a titolo di regressione tariffaria, senza contestare le delibere che hanno fissato i tetti di spesa, ma solo la concreta attuazione del meccanismo. I motivi censurano la mancata comunicazione di avvio, la lesione dell’affidamento e invocano l’arricchimento senza causa: non viene contestata la fonte dei compensi, ma la sua corretta individuazione e, in sostanza, l’entità dei corrispettivi.
Il Tribunale richiama l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 21 novembre 2023, n. 7902, resa in fattispecie analoga, secondo cui doglianze siffatte vertono sulle modalità e sui tempi della regressione e non investono i provvedimenti a monte. In quel contesto la Asl non agisce nell’esercizio di poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, incidono sull’entità del corrispettivo sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale.
Assume rilievo, per il Collegio, che le censure attengano a regole tipicamente civilistiche, come l’affidamento e l’onere della prova: ciò conferma la reale portata del contenzioso, che non involge poteri autoritativi ma solo i profili patrimoniali del rapporto. I provvedimenti a monte sono menzionati tra gli atti impugnati solo nel petitum formale, non anche in quello sostanziale, che è l’unico rilevante ai fini del riparto.
Il Collegio osserva inoltre che la Asl è priva di potere discrezionale quando il rapporto trova un limite insuperabile nel tetto stanziato, e che il pagamento delle prestazioni rese dai privati accreditati avviene in esecuzione di appositi accordi contrattuali. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. civ., Sez. Unite, n. 10149/2014), il TAR esclude dalla giurisdizione esclusiva i giudizi in materia di regressione sanitaria, attratti alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia riproposto innanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. La circostanza che il ricorso sia stato notificato e depositato in epoca antecedente alla richiamata ordinanza delle Sezioni Unite giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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