Regressione tariffaria legittima anche senza monitoraggio della spesa (Cons. Stato n. 4786 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di disporre la regressione tariffaria per il superamento dei tetti di branca non è subordinato né condizionato all’esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all’imprecisione nell’adempimento dell’obbligo di comunicazione delle date di esaurimento del budget. Il meccanismo opera a consuntivo: la riduzione della remunerazione è strutturalmente retroattiva e la sua misura può essere determinata solo quando siano noti i dati contabili dell’esercizio. Il provvedimento che dispone la regressione tariffaria è sufficientemente motivato quando dà conto del superamento dei tetti e del criterio proporzionale di riparto dell’eccedenza tra le strutture della medesima branca. La mancata comunicazione mensile non integra lesione del legittimo affidamento, neppure quando la delibera intervenga a distanza di quattro anni dalla chiusura dell’esercizio.

Il Fatto

Una struttura sanitaria accreditata presso il servizio sanitario regionale per l’erogazione in convenzione di prestazioni di laboratorio analisi impugnava davanti al TAR Campania la delibera con cui l’azienda sanitaria aveva approvato la definizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2017 nella macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale.

La ricorrente lamentava l’illegittima applicazione della regressione rispetto alle modalità previste dal decreto commissariale recepito nel contratto di accreditamento, la lesione dell’affidamento per il lungo intervallo tra chiusura dell’esercizio e adozione della delibera, e la violazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto propri crediti relativi ai primi due trimestri del 2017. Il TAR affermava la propria giurisdizione e respingeva il ricorso, compensando le spese. Proponeva appello la struttura, con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dall’azienda sanitaria in appello: la ritiene inammissibile, perché sul punto si è formato il giudicato e il difetto va dedotto con specifico motivo di appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha statuito sulla giurisdizione, non con mere note defensionali, in applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 104 del 2010.

Nel merito del primo motivo, la Corte riconosce che nelle tabelle allegate alla delibera la data di esaurimento del budget è collocata nell’ultimo o penultimo giorno del trimestre, ma legge il dato come mancata esecuzione del monitoraggio in costanza di esercizio previsto dagli artt. 5 e 6 del contratto di accreditamento. L’appellante non contesta l’avvenuto superamento del tetto, ma solo l’omessa indicazione dell’effettiva data di superamento: ciò non travolge il provvedimento. Il potere di fissare la regressione tariffaria persegue il contenimento della remunerazione complessiva nei limiti delle risorse programmate e non è condizionato all’adempimento dei controlli da parte del tavolo tecnico, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 1995 del 2018 e n. 1206 del 2018. La motivazione è adeguata perché espone il superamento dei tetti e il criterio di riparto proporzionale dell’eccedenza.

Il secondo motivo è respinto sul rilievo che il sistema a consuntivo implica necessariamente la retroattività delle riduzioni: la misura non può essere determinata prima che i dati contabili siano confrontabili con le risorse disponibili. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 207 del 2016, relativo a un intervallo di quattro anni, e qualifica come ragionevole il tempo impiegato nel caso concreto. La mancata comunicazione mensile non produce alcuna lesione del legittimo affidamento.

Il terzo motivo, con cui si assume che la delibera avrebbe dovuto computare nel fatturato liquidabile le somme riconosciute da titolo giudiziale, è infondato per una ragione assorbente di rito: il motivo andava dichiarato inammissibile già in primo grado per omessa notifica alle strutture controinteressate, che una diversa ripartizione della regressione, a parità di tetto di branca, avrebbe danneggiato, secondo il precedente di Cons. Stato, Sez. III, n. 4716 del 2023. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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