Ottemperanza al giudicato e poteri del giudice amministrativo su penalità di mora (TAR Sicilia n. 2381 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la ritualità del ricorso e la perdurante inottemperanza dell’ente intimato al titolo esecutivo, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine fissato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. Il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 costituisce presupposto per l’esperibilità dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta automaticamente, potendo il giudice escluderla in presenza di specifiche difficoltà dell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio. Le spese di precetto non sono rimborsabili quando il creditore abbia scelto strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto al TAR Sicilia l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa, con il quale era stato ingiunto a un consorzio di bonifica il pagamento delle spese di lite in favore dei deducenti distrattari, liquidate in complessivi euro 567,00 oltre accessori. Il titolo era divenuto esecutivo ed era stato notificato all’ente.

I deducenti hanno chiesto, per l’ipotesi di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e il ricorso è stato posto in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità dell’incardinazione della procedura, rilevando la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo e la notificazione del titolo esecutivo. Ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il decreto ingiuntivo risultava tuttora non ottemperato dall’ente intimato. Non sono emersi motivi giustificativi dell’inadempienza, con conseguente affermazione della persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza per le somme dovute, detratte quelle già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso.

Il Tribunale ha fissato in novanta giorni il termine per il pagamento, decorrenti dalla notifica o comunicazione della decisione. Ha escluso il rimborso delle eventuali spese di precetto, rilevando che l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è imputabile alla libera scelta del creditore. Decorso inutilmente il termine, ha previsto l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta nell’ulteriore termine di novanta giorni.

Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio non l’ha ritenuta dovuta. Da un lato, la decisione da eseguire riconosceva già interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo; dall’altro, sussistevano specifiche difficoltà dell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, richiamando sul punto il precedente del T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024.

Le spese di giudizio sono state poste a carico della soccombenza. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione di nota specifica entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, richiamando il precedente di Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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