Parere tardivo della Soprintendenza e carattere non vincolante ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004: la declaratoria di cessazione della materia del contendere non elide il principio (TAR Molise n. 236 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Soprintendenza rende ai sensi dell’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004 oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti non è privo di effetti, ma perde il proprio carattere vincolante. L’amministrazione preposta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è tenuta ad autonomamente e motivatamente valutarlo, senza recepirlo acriticamente. La declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente e non implica alcuna statuizione sul fumus della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’autorizzazione paesaggistica con cui il Comune aveva recepito le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, nonostante il relativo parere fosse stato reso oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004. Il ricorso affidava le proprie censure alla violazione della citata norma e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché al vizio di eccesso di potere per errata valutazione del carattere vincolante del parere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise, già in sede cautelare, aveva sospeso l’efficacia degli atti impugnati, ravvisando un sufficiente fumus boni juris. La Soprintendenza aveva ricevuto la documentazione il 25 giugno 2025 e trasmesso il parere l’11 agosto successivo: il ritardo, di due giorni, era stato riconosciuto dalla stessa difesa erariale. Nella motivazione cautelare, il Tribunale aveva richiamato il consolidato principio per cui, decorso il termine di cui all’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004, il parere tardivo della Soprintendenza conserva rilievo ma perde il valore vincolante (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2019, n. 8538 e Cons. Stato, Sez. VII, 3 novembre 2025, n. 8532). Il Comune, pertanto, avrebbe dovuto valutarlo autonomamente e motivatamente.
A seguito dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione comunale si era rideterminata in senso favorevole, rilasciando i provvedimenti satisfattivi degli interessi della ricorrente. La società aveva quindi dichiarato, con memoria del 2 dicembre 2025, l’intervenuta cessazione della materia del contendere, conclusione alla quale aveva aderito anche la difesa erariale nella memoria del 5 maggio 2026. All’udienza pubblica del 27 maggio 2026 i difensori delle parti avevano concluso in convergenza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Collegio ha ritenuto che la pretesa della ricorrente risultasse integralmente soddisfatta dai provvedimenti medio tempore adottati, così che il thema decidendum aveva trovato un assetto amministrativo completamente satisfattivo. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., compensando integralmente le spese processuali in ragione delle convergenti conclusioni delle parti e delle eccezionali ragioni di legge.
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Nota della Redazione
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