Remissione del debito e illecito disciplinare: irrilevante la condotta dopo la scarcerazione (Cass. pen. Sez. VII n. 34175 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all’opera di rieducazione attivata nei suoi confronti. Occorre invece accertare che, durante la detenzione inframuraria, egli abbia mantenuto una condotta regolare. La valutazione positiva può essere esclusa anche in conseguenza della commissione di un solo illecito disciplinare, previa necessaria comparazione tra le caratteristiche, il tempo e le modalità dello stesso con la condotta complessiva del condannato.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza di remissione del debito. Il Magistrato di sorveglianza rigettava l’istanza e, sull’opposizione dell’interessato, confermava il diniego con ordinanza del 13.02.2026. Residuava la controversia in relazione al titolo esecutivo relativo alla sentenza del G.P.I. del Tribunale di Venezia del 27 marzo 2009.
Il giudice di merito fondava il diniego sull’illecito disciplinare del 2 luglio 2012, sanzionato con l’esclusione dalle attività in comune per dieci giorni, valutato unitamente alla figura complessiva del condannato, ai reati per i quali era stato detenuto e al comportamento successivo alla detenzione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente non contestava la sussistenza e la rilevanza del rilievo disciplinare. Censurava invece l’indebita valorizzazione della condotta posta in essere dopo la remissione in libertà.
La Corte richiama il principio già affermato secondo cui, ai fini della remissione del debito, non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all’opera rieducativa, dovendosi accertare che durante la detenzione inframuraria egli abbia mantenuto una condotta regolare. Tale valutazione positiva può essere esclusa anche a seguito di un solo illecito disciplinare, previa comparazione tra caratteristiche, tempo e modalità dello stesso con la condotta complessiva del condannato (Sez. I n. 28257 del 26.03.2021, Rv. 281753).
Nel caso concreto la ratio decidendi va individuata nella valorizzazione dell’illecito disciplinare. Rispetto ad esso la condotta successiva alla remissione in libertà è stata reputata meramente confermativa della mancanza di correttezza del comportamento carcerario.
Il giudice di merito non ha attribuito a tale condotta post-detentiva un rilievo decisivo. Il ricorso, pertanto, è inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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