Rendita catastale e impianti fotovoltaici: determinazione con stima diretta (Cass. civ. Sez. 5 n. 10370 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di attribuzione della rendita catastale agli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie dei gruppi D ed E, l’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015 esclude dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, indipendentemente dalla loro natura strutturale, dalla rilevanza dimensionale e dall’essere o meno infissi al suolo. La nozione di “imbullonati”, pertanto, prescinde dall’ancoraggio fisico dei manufatti, essendo dirimente il loro impiego nel processo produttivo e il rapporto di strumentalità rispetto ad esso. La procedura di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita, disciplinata dal regolamento di cui al d.m. n. 701 del 1994, non costituisce uno strumento generalizzato di revisione del classamento, ma è finalizzata esclusivamente allo scorporo delle componenti impiantistiche non più valutabili. La rendita catastale è attribuita con stima diretta che tiene conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi, con esclusione degli impianti funzionali al ciclo produttivo.
Il Fatto
La società contribuente, in seguito all’entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, presentava una proposta di attribuzione di una nuova rendita catastale per un immobile situato in Fabro (TR), sul quale era installato un impianto fotovoltaico. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, con avviso di accertamento, rideterminava la rendita in misura maggiore rispetto alla proposta, valutando la superficie di copertura dell’immobile sulla quale erano posizionati i pannelli e gli impianti di conversione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Terni rigettava il ricorso della società, ma la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, accogliendo l’appello, riteneva scorporabili gli impianti di conversione e i pannelli fotovoltaici in quanto non stabilmente ancorati al tetto ma solo appoggiati, quindi amovibili. L’amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015 e l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo di impugnazione. Il giudice di legittimità ha chiarito che l’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015, con una tecnica legislativa “per esclusione”, individua gli elementi che concorrono alla determinazione della rendita catastale – suolo, costruzioni ed elementi ad essi strutturalmente connessi – per poi sottrarre dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, noti come “imbullonati”. Tale scelta legislativa, secondo la Corte, privilegia la destinazione ad attività produttive, rendendo irrilevante la circostanza che i manufatti siano o meno infissi al suolo.
La Suprema Corte ha precisato che la nozione di macchinari e impianti sottratti al regime fiscale prescinde dall’ancoraggio fisico, essendo essenziale il loro impiego nel processo produttivo e il rapporto di strumentalità con esso. Un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione può essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità produttiva, poiché la norma ha natura catastale e non impositiva e non delinea un’eccezionalità di trattamento.
La Corte ha inoltre evidenziato che la procedura di aggiornamento per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti non può essere utilizzata per ottenere in modo generalizzato la revisione del classamento, ma può essere finalizzata esclusivamente allo scorporo di quei componenti che, secondo i nuovi criteri, non costituiscono più oggetto di stima catastale, restando fermo il regime degli oneri probatori che grava sul contribuente.
Nel caso esaminato, i giudici di secondo grado avevano erroneamente considerato scorporabili gli impianti di conversione e i pannelli fotovoltaici valorizzando il criterio dell’ancoraggio al tetto, omettendo di considerare che la rendita era stata calcolata in relazione al valore della superficie di copertura dell’immobile, come evincibile dalla relazione di stima allegata all’avviso di accertamento. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Umbria, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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