Rendita ai superstiti: autonoma domanda e prescrizione nel giudizio di ottemperanza (TAR Lazio n. 30 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo è vincolato al perimetro del giudicato azionato e non può estenderne gli effetti a prestazioni previdenziali che ne sono estranee. La rendita ai superstiti ex art. 85 d.P.R. n. 1124/1965 non consegue automaticamente al decesso dell’assicurato titolare di rendita per malattia professionale, ma presuppone una domanda amministrativa autonoma degli eredi. Ove tale domanda sia stata presentata oltre il termine prescrizionale triennale, il ricorso per ottemperanza volto a ottenere la costituzione e liquidazione della rendita è infondato.

Il Fatto

Le ricorrenti, eredi e aventi causa di un assicurato deceduto, hanno adito il TAR Lazio in sede di ottemperanza chiedendo l’esecuzione di un’ordinanza della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile Lavoro, resa ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con cui era stata affermata la condanna dell’Inail alla costituzione e liquidazione della rendita con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.

Le istanti lamentavano che l’Amministrazione non avesse liquidato in loro favore la rendita ai superstiti di cui all’art. 85 d.P.R. n. 1124/1965, oltre ai ratei maturati, interessi e oneri accessori. L’Inail, costituitosi, ha eccepito che il giudicato riguardava esclusivamente la rendita diretta e che la rendita ai superstiti non era mai stata oggetto di domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, recependo le difese dell’Istituto. Il dispositivo della sentenza di appello non conteneva alcuna condanna dell’Inail alla costituzione della rendita ai superstiti, prestazione mai richiesta dagli eredi nel ricorso introduttivo, né introducibile in appello per il principio del non mutamento della domanda.

Il giudizio di merito verteva, dunque, esclusivamente sulla rendita diretta, ossia la prestazione spettante all’assicurato in vita, e non sulla rendita ai superstiti. L’ordinanza della Cassazione aveva soltanto individuato l’esatta decorrenza della rendita diretta da erogare agli eredi, confermando nel resto la decisione impugnata.

L’Amministrazione aveva pertanto costituito post mortem la rendita diretta, con postumi invalidanti pari al 50%, dalla data indicata dalla Cassazione e fino al decesso, corrispondendo agli eredi le somme maturate in vita al titolare.

Quanto alla rendita ai superstiti, il Tribunale ha chiarito che essa non è automaticamente legata al decesso del soggetto affetto da malattia professionale, ma richiede una domanda amministrativa autonoma. Nella specie tale domanda è stata presentata solo nove anni dopo la morte del de cuius, quindi oltre il termine prescrizionale richiamato all’art. 112 d.P.R. n. 1124/1965. I ricorrenti avrebbero dovuto presentarla entro tre anni dal riconoscimento della malattia professionale o dalla sentenza della Corte d’Appello.

Il ricorso è stato così respinto, con condanna delle ricorrenti, in solido, alle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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