Ottemperanza al decreto ex legge Pinto: spese liquidate eseguibili dal commissario (TAR Calabria n. 1803 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, il creditore non è tenuto a notificare il titolo esecutivo né ad attendere il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, dovendosi ritenere superato il precedente orientamento. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta. Nel silenzio del codice sul punto, il principio di pienezza e concentrazione delle tutele impone di estendere i poteri del commissario anche al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza di ottemperanza, evitando un secondo giudizio esecutivo.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di avvocato distrattario, agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, nella parte in cui condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite in suo favore. Il titolo ha acquisito autorità di cosa giudicata.
Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente ha inviato la dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001 e, decorsi sei mesi senza alcuna attività dell’amministrazione, ha proposto l’actio iudicati chiedendo l’ottemperanza con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR affronta anzitutto un profilo preliminare. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il Collegio ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.
Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è ritenuto fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero deve pertanto eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001. Quanto alle spese del giudizio, il Collegio le liquida d’ufficio sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda l’esecuzione delle spese. In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, il pagamento compete al commissario nominato. Il TAR fonda la soluzione su quattro argomenti: il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive; ragioni di economia processuale, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza; la completa attuazione del dictum, coerente con il principio del buon andamento; il richiamo, per analogia, agli artt. 95 e 510 c.p.c. e ai privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.
Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’amministrazione alle spese processuali liquidate in complessivi euro 200,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata