Rendita vitalizia e ricongiunzione difetto giurisdizione contabile e decadenza lavoratore quiescenza (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 132 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei Conti difetta di giurisdizione sulla domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962 relativa a contributi omessi per periodi di lavoro svolti alle dipendenze di un datore privato, perché tale azione non incide sul diritto e sulla misura del trattamento pensionistico a carico dello Stato, ma costituisce rimedio risarcitorio in forma specifica del pregiudizio da omissione contributiva, devoluto al giudice ordinario del lavoro. Qualora la medesima domanda, per la previsione dell’onere di riscatto a carico del richiedente, sia qualificata come ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979, la giurisdizione contabile sussiste, ma la domanda è inammissibile: la facoltà è riservata testualmente al lavoratore in servizio ed è esercitabile solo fino alla cessazione del rapporto. Ne consegue il rigetto della richiesta di ricalcolo della pensione con il sistema retributivo, per difetto del presupposto contributivo.
Il Fatto
Il ricorrente, Ispettore Superiore della Polizia di Stato in quiescenza dal 31.12.2018, è titolare di pensione di vecchiaia liquidata con il sistema misto con atto INPS del 27 febbraio 2019. Egli assume che nel computo dell’anzianità contributiva non sia stato considerato il periodo di lavoro subordinato svolto come apprendista meccanico presso una ditta privata, dal settembre 1979 fino all’assunzione in Polizia del 5 dicembre 1981.
Secondo il ricorrente, computando quel periodo avrebbe maturato al 31.12.1995 un’anzianità superiore a diciotto anni, con diritto alla liquidazione con il sistema retributivo puro. In via subordinata ha chiesto il riscatto dei contributi omessi e prescritti per l’anno 1980. L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione, la prescrizione e la decadenza. Con ordinanza istruttoria il giudice ha chiesto la precisazione delle conclusioni, poi ridefinite come condanna alla costituzione della rendita vitalizia e al ricalcolo con il sistema retributivo.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La prima domanda, intesa letteralmente come azione di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962, esula dalla cognizione contabile: non riguarda una prestazione pensionistica, ma i rimedi apprestati per l’omesso versamento della contribuzione a copertura di periodi lavorativi presso un datore privato. Richiamando Sez. Lazio n. 706/21 e Cass. civ., Sez. lav., n. 32500/2021, la Corte sottolinea che oggetto dell’azione è il detrimento pensionistico da omissione contributiva, eliminabile tramite la rendita vitalizia.
Il percorso argomentativo si fonda sulla natura risarcitoria dell’istituto. La sentenza richiama Cass. n. 12213 del 2004, che individua nell’art. 13 citato il fondamento di un risarcimento in forma specifica del danno da omissione contributiva, e le pronunce Cass. Sez. Un. 3678 del 2009 e Cass. n. 17320 del 2020, che hanno affermato il litisconsorzio necessario con l’ente previdenziale. Da qui la qualificazione dell’azione come risarcitoria e l’esclusione della giurisdizione contabile.
La Corte considera poi l’ipotesi ricostruttiva alternativa. Poiché la domanda fa riferimento alla preventiva determinazione dell’onere di riscatto a carico del ricorrente, essa potrebbe essere rectius qualificata come ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979, materia sulla quale la giurisdizione contabile sussiste. Tuttavia, la facoltà è testualmente riservata al lavoratore in servizio, che può esercitarla fino alla cessazione del rapporto e non oltre. Il ricorrente è in quiescenza da oltre cinque anni: la domanda, così intesa, è inammissibile per difetto del presupposto soggettivo.
Su queste basi la richiesta di ricalcolo con il sistema retributivo, che presuppone la valorizzazione del periodo settembre-dicembre 1980 svolto presso il datore privato, non può trovare accoglimento. Esclusa la rendita vitalizia per difetto di giurisdizione e ritenuta tardiva la ricongiunzione, manca il presupposto contributivo della condanna alla riliquidazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni e gratuità del rito.
Nota della Redazione
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