Silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione per impianti di telefonia mobile (TAR Trentino-Alto Adige n. 210 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le istanze di autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia mobile si intendono accolte per silenzio assenso qualora entro novanta giorni non sia notificato all’interessato un atto espresso di diniego. Nel procedimento di formazione del silenzio assenso rientra la valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari del progetto, che deve avvenire nella fase istruttoria e non fuori di essa. Una volta perfezionatosi l’assenso, l’amministrazione non può più pronunciarsi sulla domanda, salvo previo annullamento in autotutela del titolo formatosi, nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali del relativo potere e in presenza di un effettivo interesse pubblico al ripristino della legalità. Il diniego tardivo è pertanto illegittimo e va annullato.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, ha presentato insieme al gestore del servizio di telecomunicazioni istanza di autorizzazione al Comune per la realizzazione di una nuova stazione radio base su un immobile in via Winkel. L’istanza ha ottenuto il parere positivo dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima.

La Commissione comunale per il territorio e il paesaggio ha espresso parere contrario, ritenendo la palina fuori scala rispetto all’edificio interessato e suggerendo una soluzione alternativa. Dopo il preavviso di rigetto e le osservazioni della società, il Sindaco ha negato l’autorizzazione con provvedimento del 7.6.2024, comunicato l’11.6.2024. La società ha impugnato il diniego, deducendo la formazione del silenzio assenso e l’illegittimità della motivazione paesaggistica. Comune e Provincia non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, incentrato sull’art. 7/bis della l.p. n. 6/2002. La norma attribuisce al Comune il compito di verificare la compatibilità dell’impianto per i profili urbanistici ed edilizi di propria competenza e impone che la determinazione sulla domanda sia notificata al richiedente non oltre novanta giorni dal ricevimento della domanda o dalla presentazione di documenti aggiuntivi. Scaduto il termine senza notifica del diniego o del parere negativo dell’Agenzia provinciale, la domanda si intende accolta.

Il Tribunale applica la disposizione ai fatti: l’istanza è stata presentata l’11.1.2024, mentre il diniego è stato espresso il 7.6.2024 e comunicato l’11.6.2024, ben oltre il termine, anche tenuto conto della sospensione di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto. Il provvedimento impugnato è dunque tardivo.

Il Collegio aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato ex multis (tra cui T.A.R. Campania Napoli n. 2450/2023 e TAR Lecce n. 446/2023 e n. 636/2023), secondo cui il silenzio assenso si perfeziona in assenza di diniego espresso nel termine e ricomprende la valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari, da verificare all’interno della fase istruttoria. Formatosi l’assenso, l’ufficio non può pronunciarsi sulla domanda se non previo annullamento in autotutela del titolo, come previsto dall’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 e dall’art. 22, comma 3, l.p. n. 17/1993.

Il Comune, non costituendosi, non ha allegato né dimostrato l’esistenza di ragioni ostative previste dalla legge alla formazione del silenzio assenso, né che ricorresse un’ipotesi di inconfigurabilità giuridica della domanda (richiamata Cons. Stato n. 5746/2022). La natura dirimente del vizio rende assorbite le altre censure. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato, con condanna del Comune alle spese di lite, liquidate in dispositivo, e compensazione con la Provincia autonoma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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