Requisiti di capacità tecnico-professionale e soccorso istruttorio nella gara pubblica (Cons. Stato n. 2771 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 101, d.lgs. n. 36 del 2023 e la disciplina di gara che richiama il soccorso istruttorio impongono di sanare ogni omissione o irregolarità della documentazione comprovante i requisiti di partecipazione, con esclusione della sola offerta tecnica ed economica. Ne consegue che, ove la stazione appaltante abbia omesso di attivare il soccorso, non può derivare automaticamente l’esclusione dell’operatore per incompletezza documentale: il thema decidendum si sposta sulla effettiva sussistenza del requisito, che può essere provato anche in giudizio. Il requisito di capacità tecnico-professionale riferito al triennio antecedente l’indizione va calcolato a ritroso dalla data del bando, computando le annualità come anno solare intero, purché il contratto stipulato nell’anno finale abbia avuto almeno parziale esecuzione. In caso di ambiguità del dato letterale prevale l’interpretazione più favorevole al concorrente.
Il Fatto
Una società partecipa a una procedura aperta indetta da un ente di supporto tecnico-amministrativo regionale per una convenzione quinquennale di noleggio e acquisto di dispositivi satellitari e schede SIM destinate all’emergenza-urgenza, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. La sua offerta tecnica riceve, sul sub criterio relativo al piano di abbonamento delle SIM, un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento, con conseguente esclusione.
La società impugna l’esclusione davanti al TAR. Nelle more, la gara viene aggiudicata a un altro operatore e la ricorrente propone motivi aggiunti. Il TAR accoglie il ricorso principale e il primo motivo aggiunto, annullando l’esclusione, ma respinge le censure contro l’aggiudicazione e dichiara improcedibile il ricorso incidentale. La società appella la parte sfavorevole; l’aggiudicataria propone appello incidentale e l’ente di supporto si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dal disciplinare: aver eseguito forniture di dispositivi satellitari e SIM, con enti pubblici o privati, nel triennio antecedente la indizione, con annualità considerate come anno solare intero. L’appellante sostiene che, essendo la gara indetta nel dicembre 2024, il periodo utile andrebbe limitato agli anni 2021, 2022 e 2023.
Il Collegio ritiene corretta l’interpretazione seguita dall’amministrazione e dal primo giudice. Il triennio decorre a ritroso dalla data di indizione; l’inciso sulle annualità come anno solare intero consente di computare anche l’intera annualità iniziale, mentre l’anno finale non va escluso purché il contratto ivi stipulato abbia già trovato almeno parziale esecuzione. In presenza di ambiguità del dato letterale, l’interprete deve prescegliere il significato più favorevole al concorrente, come già affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 1475 del 2026.
Sul piano probatorio, il disciplinare richiedeva certificati dell’ente contraente con indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione, oppure contratti completi di fatture quietanzate o documenti bancari di pagamento, con obbligo di inserimento dei dati nel FVOE. La disciplina di gara prevedeva inoltre che l’omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sui requisiti fosse sanabile, salvo il caso di false dichiarazioni.
Da qui il passaggio centrale. Quand’anche la documentazione prodotta dall’aggiudicataria fosse stata insufficiente, non sarebbe seguita la sanzione espulsiva, ma l’attivazione del soccorso istruttorio, coerente con l’art. 101, d.lgs. n. 36 del 2023. Se l’operatore ha diritto al soccorso, dalla mancata attivazione non può derivare automaticamente l’esclusione: il thema decidendum si sposta sulla effettiva presenza del requisito, ed è legittimo provare in giudizio ciò che si sarebbe potuto dimostrare in sede di soccorso. I documenti versati in atti attestano la stipula del contratto con l’ente pubblico e la sua esecuzione nel corso del 2024, con relativi pagamenti: il requisito sussiste e il motivo è infondato.
Il secondo motivo concerne la durata del sistema satellitare offerto, destinato secondo l’appellante alla dismissione prima della scadenza contrattuale. La Corte rileva che la permanenza del sistema per tutta la durata del contratto non è posta dalla legge di gara come requisito essenziale dell’offerta: il capitolato prevede, in caso di uscita dal mercato, la fornitura della naturale evoluzione tecnologica. L’interruzione paventata non è certa e costituirebbe al più un inadempimento in fase esecutiva, non una causa di esclusione accertabile ex ante. L’appello principale è rigettato e l’appello incidentale dichiarato improcedibile per carenza di interesse, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.