Ricorso collettivo quote latte inammissibile per eterogeneità dei rapporti giuridici (Cons. Stato n. 1289 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo e cumulativo proposto da più aziende agricole avverso distinti provvedimenti di revoca delle quote latte è inammissibile quando i rapporti giuridici tra l’AGEA e ciascun allevatore sono autonomi ed eterogenei, fondati su presupposti e istruttorie differenti. Le censure che investono in via generale il sistema di determinazione del prelievo supplementare, senza specificare gli effetti concreti sulla singola posizione, non soddisfano l’onere di differenziazione imposto dall’art. 40 c.p.a. L’autonomia dei singoli rapporti di credito-debito non viene meno per la simultaneità o l’identità di contenuto degli atti adottati.
Il Fatto
Ventinove aziende agricole hanno impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti di revoca delle quote latte assegnate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 119/2003, introdotto dall’art. 8-bis del d.l. n. 5/2009, insieme agli atti presupposti. Il ricorso era collettivo e cumulativo.
Il TAR Lazio, Sezione Quinta, con sentenza n. 5728/2024, respinta l’eccezione di inammissibilità, ha accolto il ricorso richiamando la giurisprudenza europea sull’erroneo computo delle quote e disponendo la rideterminazione del prelievo. L’AGEA ha interposto appello, articolando un motivo di inammissibilità del ricorso collettivo e uno di merito.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello richiamando la propria giurisprudenza recente (Cons. Stato, sez. VI, n. 5652/2025, n. 1906/2025 e n. 908/2025). La questione centrale è la ammissibilità del ricorso collettivo in presenza di plurimi atti individuali.
La Sezione ricostruisce i criteri elaborati in materia: l’art. 40 c.p.a. impone un onere di differenziazione e specificazione delle censure in funzione delle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. II, n. 3371/2019). Le censure sono inammissibili quando investono, senza adeguate specificazioni, i pretesi vizi della concreta determinazione dell’importo dovuto da ciascuna azienda (Cons. Stato, Sez. III, n. 1889/2019) o quando non consentono di comprendere i fatti costitutivi della pretesa di ciascun ricorrente, risolvendosi in una critica di sistema (Cons. Stato, Sez. III, n. 3267/2022).
Il Collegio richiama la regola generale per cui il ricorso collettivo è eccezionalmente proponibile solo in presenza di identità di situazioni sostanziali e processuali (Cons. Stato, sez. III, n. 2470/2023); il ricorso cumulativo è ammissibile solo se i provvedimenti siano riferibili al medesimo procedimento e i vizi colpiscano nella stessa misura i diversi atti (Cons. Stato, Sez. III, n. 7045/2021).
Nella specie, i singoli rapporti tra AGEA e ciascun allevatore rilevano in sé e nei rapporti inter partes, quali rapporti di credito-debito autonomi, insensibili alle vicende degli altri rapporti, anche quando gli atti abbiano contenuto identico ma sorgano da titoli diversi e non collegati (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9352/2024). Il ricorso ha fatto confluire in un unico giudizio plurimi rapporti eterogenei, con differenti attività istruttorie ed esiti distinti, risultando quindi inammissibile.
Accolto l’appello e riformata la sentenza, il Consiglio dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Diventa così irrilevante l’istanza di rimessione di una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Le spese del doppio grado sono compensate per la natura esclusivamente processuale delle questioni.
Nota della Redazione
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