Demolizione abusiva dovuta dopo il giudicato e notifica a un solo coerede (Cons. Stato n. 2940 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, adottata in esecuzione del giudicato di annullamento del titolo edilizio in sanatoria, costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato. La mancata notifica dell’ingiunzione a uno dei coeredi incide esclusivamente sull’efficacia del provvedimento nei confronti del destinatario pretermesso e sulla decorrenza del termine per impugnarlo, ma non sulla sua legittimità. L’ordine di demolizione non richiede alcuna specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, né un bilanciamento con gli interessi privati alla conservazione dell’opera, neppure quando sia intervenuto un considerevole lasso di tempo tra la realizzazione dell’abuso e l’ingiunzione. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente.

Il Fatto

Il Comune ha ordinato la demolizione di un fabbricato, composto da tre locali adibiti ad attività commerciale, realizzato in assenza di titolo su un terreno di proprietà di una società. Il manufatto era condotto in locazione dal dante causa degli appellanti, deceduto, e la posizione dei ricorrenti è quella di eredi del conduttore.

La vicenda trae origine da una precedente pronuncia del giudice amministrativo, passata in giudicato, che aveva annullato la concessione in sanatoria rilasciata nel 2012, per difetto dell’assenso della proprietaria dell’area alla richiesta di rideterminazione avanzata dal conduttore. In esecuzione di quel giudicato il Comune ha revocato la concessione e respinto l’istanza di condono, poi ha ingiunto la demolizione. Il TAR ha respinto il ricorso e gli eredi hanno appellato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Il primo motivo, incentrato sulla mancata notifica dell’ordinanza a uno dei coeredi, è dichiarato inammissibile sotto tre profili: il TAR ha deciso sul ricorso degli stessi soggetti che ora appellano; gli appellanti non hanno legittimazione a far valere la lesione della sfera giuridica di terzi; l’eventuale omissione avrebbe dovuto essere dedotta in primo grado, non in appello.

Nel merito, la Corte richiama l’orientamento secondo cui l’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione incide solo sull’efficacia nei confronti della parte che non l’ha ricevuta e sulla decorrenza del termine per eseguirla o impugnarla (Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia n. 530 del 2025). L’atto resta legittimo in ragione della natura ripristinatoria e non sanzionatoria: notificato a uno solo dei comproprietari, obbliga quest’ultimo a rimuovere l’illecito (Cons. Stato Sez. VI n. 1392 del 2022).

Quanto al dedotto difetto di notifica della determina che ha revocato la sanatoria, il profilo è irrilevante: l’atto ha natura meramente ricognitiva di un effetto già prodotto dal giudicato di annullamento, sicché nessun esito diverso dalla demolizione era ipotizzabile.

Il terzo motivo è infondato. In presenza di un giudicato di annullamento di titoli edilizi, la demolizione è fisiologica conseguenza di natura esecutiva (Cons. Stato Sez. IV n. 2919 del 2022). L’ordine è provvedimento vincolato, che non esige comparazione con gli interessi privati né motivazione su un interesse pubblico concreto e attuale (Cons. Stato Sez. VI n. 8044 del 2022; n. 10184 del 2022; n. 6404 del 2023). La destinazione commerciale dell’immobile e l’assenza di vincoli nella zona non sovvertono tale conclusione: la sanatoria è eccezione alla regola e l’abuso non sanato impone al responsabile di sopportarne le conseguenze. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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