Sospensione attività imprenditoriale revocata e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Trentino-Alto Adige n. 253 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, disposta dall’Amministrazione dopo la regolarizzazione delle posizioni lavorative contestate, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso, non la cessazione della materia del contendere. Il giudice amministrativo qualifica la fattispecie in termini di sopravvenuto difetto di interesse quando il nuovo assetto dei rapporti rende inutile la prosecuzione del giudizio. La statuizione sulle spese segue il criterio della soccombenza sostanziale e tiene conto del contegno processuale della parte ricorrente, che in pendenza di giudizio si è conformata al provvedimento impugnato.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un esercizio commerciale, ha impugnato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato dall’Ispettorato del lavoro, con cui era stata rilevata la presenza di due lavoratrici non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Il provvedimento subordinava la revoca all’accertamento della regolarizzazione delle posizioni lavorative. La ricorrente ha impugnato anche il rigetto dell’istanza di accesso alla documentazione e ha chiesto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’Amministrazione all’esibizione degli atti.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha regolarizzato le posizioni contestate e ha presentato istanza di revoca. L’Amministrazione, accertata l’integrale rimozione della violazione, ha revocato il provvedimento di sospensione. Entrambe le parti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ciascuna reclamando il favore delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. era già stato applicato con ordinanza che ha respinto la domanda di accesso. La questione centrale riguarda quindi la qualificazione dell’esito del giudizio dopo la revoca del provvedimento impugnato.

Il Tribunale dissentе dalla prospettazione comune delle parti. Non ricorre cessazione della materia del contendere, ma improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. A seguito della regolarizzazione delle due posizioni lavorative e della conseguente revoca della sospensione, è sopravvenuto un nuovo assetto di interesse che rende inutile la prosecuzione del giudizio.

La distinzione non è nominalistica. La carenza di interesse attiene alla sopravvenuta inutilità della decisione per il ricorrente; la cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno della contestazione sul provvedimento. La revoca intervenuta su istanza della stessa ricorrente, che si è conformata al provvedimento contestato, incide sull’interesse alla decisione e ne determina il venir meno.

Quanto alle spese, il Collegio ne tiene conto in ragione del contegno della ricorrente, che in pendenza di giudizio ha provveduto a regolarizzare le posizioni contestate. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente a rifondere all’Amministrazione le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge. Nulla per le spese alla controinteressata, non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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