Requisiti concorso dirigente: laurea triennale sufficiente per il dipendente interno (TAR Toscana n. 1343 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, aperto alla partecipazione di candidati interni ed esterni alle pubbliche amministrazioni, le clausole del bando sui titoli di studio vanno interpretate in senso conforme al favor participationis e al quadro normativo di riferimento. Ove la lett. j. richieda la laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale e la lett. k. richieda, per i dipendenti di ruolo, almeno cinque anni di servizio in posizione funzionale per la quale è richiesta la laurea, i due requisiti sono alternativi e non cumulativi. Al dipendente pubblico in categoria D è pertanto sufficiente la laurea triennale, dovendosi altrimenti imporre ai soli candidati interni un requisito ulteriore e determinare un’irragionevole disparità di trattamento. È illegittimo il provvedimento che escluda il candidato interno per il solo possesso della laurea di primo livello.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di un Comune con inquadramento in categoria D come istruttore direttivo amministrativo, partecipava al concorso indetto da altro Comune per un posto di dirigente dell’Area amministrativa. In possesso di laurea triennale in Amministrazioni pubbliche ed economia di mercato, si collocava al secondo posto della graduatoria, in posizione utile per eventuali scorrimenti.

Un terzo Comune, interessato ad attingere dalla graduatoria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, chiedeva all’amministrazione che aveva bandito il concorso la verifica dei requisiti di ammissione della candidata. All’esito, l’ente disponeva l’esclusione dalla procedura e la rettifica della graduatoria, sul rilievo che il titolo posseduto non rientrava tra quelli richiesti dal bando a pena di esclusione. La candidata impugnava quindi la determinazione di esclusione e, in via subordinata, le clausole del bando.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità. Sul primo punto osserva che la ricorrente propone in via principale un’interpretazione delle clausole del bando che, se accolta, rende illegittimo il provvedimento di rettifica senza necessità di annullare le clausole stesse, dedotte solo in subordine. Sul secondo rileva che il provvedimento ha privato la candidata di ogni chance di assunzione per circa due terzi del periodo di efficacia della graduatoria previsto dall’art. 91, quarto comma, del d.lgs. n. 267/2000; inoltre l’interessata ha dichiarato l’intenzione di promuovere un giudizio risarcitorio, con la conseguente necessità dello scrutinio di legittimità ai sensi dell’art. 34, terzo comma, cod. proc. amm., richiamando sul punto Cons. Stato, Ad. plen., n. 8 del 2022.

Nel merito il Tribunale muove dalla distinzione, posta dall’art. 28 del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 7 del d.P.R. n. 70/2013, tra concorso per esami e corso-concorso, e richiama Cass. lav. n. 19617 del 2020, secondo cui il riferimento normativo alla laurea va inteso anche alla laurea triennale, in coerenza con la riforma dell’ordinamento didattico e con l’esigenza di non limitare l’accesso ai concorsi in assenza di una chiara volontà legislativa. Analogamente richiama TAR Lazio n. 430 del 2012 e TAR Lazio n. 10729 del 2009.

Il Collegio procede poi in via autonoma sul piano dell’interpretazione del bando. Rilevato che il regolamento comunale richiede ai candidati interni la sola laurea triennale e cinque anni di servizio in categoria D, e considerato che la procedura era aperta tanto ai candidati interni quanto agli esterni, la lettura sostenuta dall’amministrazione condurrebbe a un esito discriminatorio: agli esterni sarebbe richiesta solo la laurea di secondo livello, mentre agli interni lo stesso titolo non basterebbe, essendo imposto anche il requisito dell’esperienza di servizio.

Tra le due letture possibili delle lettere j. e k., quella cumulativa e quella alternativa, il Tribunale privilegia la seconda. Ne consegue che al dipendente di ruolo con cinque anni di servizio in posizione funzionale per la quale è richiesta la laurea deve riconoscersi l’accesso con la laurea triennale. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’esclusione e della rettifica della graduatoria e riconoscimento dell’utile collocamento per un periodo corrispondente a quello degli effetti del provvedimento annullato. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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