Contestazione disciplinare per relationem e discrezionalità della sanzione militare (TAR Toscana n. 1344 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione disciplinare non obbedisce ai rigidi canoni dell’accusa penale e può essere formulata mediante rinvio ai capi di imputazione del processo penale, purché consenta all’incolpato di individuare con sufficiente precisione i fatti addebitati e di esercitare il diritto di difesa. La funzione di garanzia è assolta quando il militare abbia piena conoscenza dei fatti e delle norme di comportamento richiamate. La valutazione della gravità della condotta e la determinazione della specie e della durata della sanzione disciplinare costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice di legittimità solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, quali manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, caporal maggiore, era stato condannato con sentenza della Corte militare di appello, divenuta definitiva, per reati riconducibili al fenomeno del “nonnismo”, consistenti in offese, percosse, ordini umilianti ed esibizione dei genitali ai danni di militari subordinati. Acquisita la sentenza, l’Amministrazione avviava il procedimento disciplinare e disponeva inchiesta formale, contestando l’addebito il 13.12.2019.
Il Direttore della Direzione generale per il personale militare, valutata la condotta «decisamente grave e del tutto inaccettabile», irrogava la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi sei. Il militare impugnava il decreto davanti al TAR, deducendo la genericità della contestazione per relationem e l’omessa valorizzazione delle testimonianze favorevoli ai fini della graduazione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo verificando il requisito di specificità della contestazione. Richiamando Cons. Stato n. 5138 del 2024 e Cons. Stato n. 560 del 2021, ribadisce che tale requisito non segue i canoni del processo penale né schemi rigidi, dovendo individuare con sufficiente precisione i fatti addebitati per consentire un’effettiva difesa.
Nel caso concreto, la contestazione aveva riprodotto i capi di imputazione del processo penale. Il Tribunale rileva che il ricorrente, in quella sede, non aveva contestato i fatti nella loro materialità, e che la riproduzione ha consentito piena conoscenza degli addebiti. Richiamando TAR Toscana n. 3-OMISSIS- del 2023 e TAR Lombardia n. 2387 del 2021, afferma che è specifica la contestazione fatta mediante rinvio agli atti del procedimento penale, ove le accuse siano note all’interessato.
Il Collegio aggiunge che l’atto di avvio dell’inchiesta formale e la relativa relazione finale indicavano le disposizioni del d.P.R. n. 90/2010 ritenute violate, conosciute dal ricorrente prima della memoria difensiva. Non può pretendersi che l’Amministrazione anticipi, sin dalla contestazione, il giudizio dell’organo competente e la qualificazione dell’illecito.
Quanto al secondo motivo, il TAR ricorda che la valutazione della gravità ai fini della sanzione è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere (Cons. Stato n. 7335 del 2019, Cons. Stato n. 1302 del 2017). Le testimonianze dei commilitoni provengono da colleghi che non avevano assistito ai fatti. La misura irrogata, intermedia tra minimo e massimo edittale dell’art. 1357, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 66/2010, non è manifestamente sproporzionata. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.