Revoca contributi AGEA e prescrizione decorre dai singoli pagamenti (TAR Molise n. 312 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’ente pagatore alla ripetizione dei contributi agricoli erogati in violazione di una causa ostativa è soggetto al termine di prescrizione decennale dell’art. 2033 cod. civ., termine ritenuto ragionevole dalla giurisprudenza europea in deroga al quadriennio del Regolamento n. 2988/1995. La decorrenza non coincide con la revoca o la decadenza, né con la scoperta dell’indebito: il termine corre dalla data di esecuzione di ciascun pagamento irregolare, perché la causa impeditiva era già presente all’erogazione e l’Amministrazione avrebbe potuto verificarla con gli strumenti di controllo predisposti dal legislatore. L’informativa antimafia interdittiva determina una particolare forma di incapacità giuridica a contrarre con la pubblica amministrazione, i cui effetti cessano solo con la riabilitazione. Il vizio derivante dall’applicazione di una norma dichiarata incostituzionale integra violazione di legge, non rilevabile d’ufficio e da dedurre nei termini di decadenza.

Il Fatto

Il ricorrente, imprenditore agricolo titolare di un’impresa di coltivazione mista, aveva fruito dal 2000 al 2019 di contributi erogati dall’AGEA in forza dei regolamenti comunitari di sostegno. Nel corso degli anni era stato sottoposto, con tre decreti del tribunale, alla misura della sorveglianza speciale di durata annuale, sul presupposto della sua appartenenza alla categoria dei soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi.

Richiesta l’informazione antimafia per l’annualità 2019, il Prefetto attestava la sussistenza delle cause di decadenza e divieto dell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011. Sulla base di tale informativa l’Agenzia dapprima vietava all’imprenditore di percepire ulteriori contributi e ingiungeva la restituzione delle somme relative alle annualità 2018 e 2019; quindi, con una seconda determinazione, dichiarava la decadenza e ordinava il recupero dei contributi dal 2000 al 2017. Proponeva così due ricorsi, riuniti dal Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente il primo ricorso. L’eccezione secondo cui gli effetti della misura di prevenzione si sarebbero esauriti con la scadenza annuale non regge: l’informativa interdittiva opera quale forma di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, e l’art. 70 del d.lgs. n. 159/2011 individua nella sola riabilitazione lo strumento per farne cessare gli effetti. Il ricorrente non aveva mai richiesto la riabilitazione, sicché l’incapacità restava integra.

Quanto alla pretesa intempestività della richiesta di informativa, la norma non detta alcuna disciplina decadenziale: l’art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 prevede espressamente che l’interdittiva possa seguire l’erogazione, operando i contributi sotto condizione risolutiva. Infondata è anche la tesi del limite di 25.000 euro: l’art. 83, comma 3-bis, prescrive l’acquisizione della documentazione oltre la soglia, senza escluderla al di sotto. Il procedimento di revoca è atto vincolato, con esclusione degli obblighi partecipativi.

La questione sollevata con le memorie del 14.06.2024, fondata sulla sentenza della Corte cost. n. 24/2019, è tardiva. La declaratoria di illegittimità costituzionale aveva preceduto i provvedimenti impugnati: il vizio andava dedotto nei ricorsi introduttivi come violazione di legge, non essendo rilevabile d’ufficio.

Sul secondo ricorso il Tribunale accoglie l’eccezione di prescrizione. La matrice comunitaria dei contributi impone di applicare il termine dell’art. 2033 cod. civ., confermato per la materia dalla giurisprudenza amministrativa. Quanto alla decorrenza, l’art. 3 del Regolamento n. 2988/1995 la fissa all’esecuzione dell’irregolarità, e l’art. 2935 cod. civ. richiama la sola possibilità legale di esercizio. Poiché la causa ostativa era già presente all’erogazione e l’art. 10 della legge n. 575/1965 imponeva verifiche preventive, il termine correva dai singoli pagamenti. Ne segue la prescrizione delle pretese restitutorie fino all’annualità 2010, con assorbimento della censura sulla norma abrogata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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