Idoneità dell’offerta e non qualificazione nella fornitura di nutrizione artificiale (TAR Campania n. 1026 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare per la fornitura di prodotti e servizi di nutrizione artificiale domiciliare, il possesso di un magazzino di stoccaggio autorizzato e le autorizzazioni alla produzione di preparazioni galeniche non costituiscono requisiti di qualificazione alla procedura, ma requisiti di idoneità del servizio accessorio o del prodotto offerto. La loro mancanza non integra causa di esclusione, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione, né impone il ricorso all’avvalimento. È sufficiente che l’aggiudicatario garantisca la disponibilità del magazzino, anche mediante contratti continuativi di cooperazione stipulati prima dell’indizione della gara, e che le sacche siano prodotte presso stabilimenti autorizzati di società terze, purché conformi alle specifiche tecniche. La stazione appaltante non è tenuta a escludere l’offerente che si avvalga di soggetti estranei alla gara per l’esecuzione di prestazioni strumentali, quando il disciplinare non imponga la titolarità diretta delle relative autorizzazioni.

Il Fatto

Un raggruppamento temporaneo di imprese impugna davanti al TAR Campania la determina con cui l’ASL Napoli 2 Nord ha aggiudicato, per il secondo lotto, la procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti e del servizio di nutrizione artificiale domiciliare. Il ricorrente contesta l’ammissione della controinteressata, sostenendo che questa non possieda il requisito del magazzino di stoccaggio e non abbia documentato l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali, né dichiarato di volersi avvalere di capacità di terzi.

Con un secondo ordine di censure il RTI lamenta l’illegittimo oscuramento dell’offerta tecnica, che avrebbe impedito il controllo delle valutazioni della commissione. Con motivi aggiunti, dopo il deposito della nuova versione del progetto di organizzazione del servizio, il ricorrente deduce la mancata titolarità in capo all’aggiudicataria dell’autorizzazione AIFA alla produzione di sacche galeniche e l’assenza di un titolo idoneo per utilizzare l’autorizzazione intestata a una società del gruppo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i ricorsi. Sul primo motivo osserva che il disciplinare individua quale unico requisito di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 100, comma 1, lett. c) del Codice, lo svolgimento di servizi analoghi per un importo predeterminato. Il deposito dei contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura ex art. 119, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023 è richiesto solo prima o contestualmente alla stipula del contratto, non ai fini della partecipazione.

La disponibilità del magazzino di stoccaggio è dunque requisito previsto per l’esecuzione e non per l’ammissione. Il riferimento all’avvalimento è erroneo, perché il possesso del magazzino è stato provato mediante un contratto continuativo di cooperazione stipulato anteriormente all’indizione della gara e di durata decennale, con i caratteri della generalità, stabilità e continuità, tale da rendere il servizio strumentale parte stabile dell’organizzazione d’impresa.

Quanto ai motivi aggiunti, il TAR esclude che il disciplinare imponga all’aggiudicatario di produrre i beni oggetto di fornitura. La prescrizione richiede solo che le miscele siano allestite presso locali autorizzati e secondo le Norme di Buona Preparazione della Farmacopea Ufficiale. L’obbligo contrattuale resta circoscritto alla fornitura di prodotti con le caratteristiche prescritte.

Il Collegio richiama sul punto TAR Toscana, 7 novembre 2023, n. 1008, secondo cui la certificazione di qualità acquisita dall’impresa che ha preparato le miscele non costituisce requisito di qualificazione alla gara, ma di idoneità del prodotto offerto, con la conseguenza che il richiamo all’avvalimento è fuorviante. Dalla documentazione emerge che le sacche personalizzate sono conformi alle specifiche e prodotte presso stabilimenti di una società del gruppo, titolare di idonea autorizzazione AIFA presso locali autorizzati.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto infondati e rigettati, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio in favore delle parti resistenti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *