Rinuncia al ricorso e condanna del rinunciante alle spese non compensate (TAR Trentino-Alto Adige n. 170 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e depositata, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in applicazione del principio dispositivo che opera anche nel processo amministrativo. In caso di rinuncia, l’art. 84, comma 2, c.p.a. pone a carico del rinunciante le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La compensazione non si giustifica quando l’amministrazione resistente ha svolto ampie difese nel merito e ha partecipato alle udienze. La richiesta dell’avvocatura civica di porre a carico della controparte gli oneri riflessi va respinta, perché attiene al rapporto retributivo con l’ente di appartenenza.

Il Fatto

Il Comune di Trento aveva rigettato la richiesta di permesso di costruire presentata dalla società ricorrente per un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio sito in Via Muralta. Il diniego era stato preceduto da una comunicazione dei motivi ostativi e da due pareri della Commissione Edilizia Comunale.

La società ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR, deducendo violazione della legge provinciale urbanistica e del PRG comunale, oltre a eccesso di potere per motivazione contraddittoria e carente. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo presentato un nuovo progetto accolto dall’Amministrazione. Il Comune ha chiesto dichiararsi l’estinzione e condannarsi la ricorrente alle spese, comprensive degli oneri riflessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della rinuncia formalizzata dalla ricorrente e ritualmente notificata al Comune almeno dieci giorni prima dell’udienza, come prescritto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Su questa base dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in applicazione del principio dispositivo che governa anche il processo amministrativo.

La questione centrale riguarda le spese, sulle quali non è maturato l’accordo delle parti. Il Tribunale richiama l’art. 84, comma 2, c.p.a., secondo cui il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La norma introduce dunque una regola di soccombenza temperata da una facoltà discrezionale di compensazione.

Nel caso concreto il Collegio esclude la compensazione, valorizzando il fatto che il Comune resistente ha svolto ampie difese nel merito e ha partecipato alle udienze fissate per la trattazione della causa. A sostegno richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 8590 del 2025. La condanna alle spese segue quindi la regola ordinaria, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Il Tribunale respinge invece la richiesta dell’avvocatura civica di porre a carico della ricorrente gli oneri riflessi (contributi INPS e INAIL, IRAP). Tali somme attengono al rapporto retributivo tra i difensori dipendenti e il proprio ente di appartenenza e, per loro natura, non possono essere poste a carico della parte soccombente. Il Collegio richiama il proprio precedente indirizzo (TRGA Trento n. 169 del 2024; TRGA Trento n. 102 del 2025 e n. 140 del 2025), confermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 4955 del 2025, e cita altresì Cons. Stato, Sez. V, n. 5002 del 2024 e Cass. civ., Sez. II, n. 7499 del 2023.

Il giudizio si chiude dunque con declaratoria di estinzione per rinuncia e con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune, mentre la pretesa sugli oneri riflessi resta integralmente respinta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *