Requisiti minimi di gara e criteri premiali: la distinzione che salva l’aggiudicazione (TAR Lombardia n. 1878 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La legge di gara va interpretata secondo i criteri degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., muovendo dall’esegesi letterale, e le cause di esclusione sono solo quelle espressamente previste dalla lex specialis, in applicazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione oggi ribadito dall’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023. Ove il disciplinare richieda un requisito minimo di prodotto formulato in termini generali, la stazione appaltante non può pretendere dal concorrente la prova documentale specifica riferita a una singola sostanza. L’indicazione di determinate sostanze all’interno di un criterio di valutazione premiale, con elenco aperto e chiuso dalla locuzione “eccetera”, non estende l’onere probatorio proprio del requisito di partecipazione. L’attribuzione del punteggio tecnico costituisce espressione di ampia discrezionalità della stazione appaltante ed è censurabile solo per errore evidente o manifesta illogicità.
Il Fatto
La centrale di committenza regionale indice una procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e suddivisione in lotti, per la fornitura di guanti chirurgici agli enti del servizio sanitario regionale. Il lotto n. 5 riguarda guanti sterili in neoprene ipoallergenici senza polvere. All’esito della valutazione si colloca prima la società poi aggiudicataria con 78,76 punti, seconda la ricorrente con 78,17 punti, con uno scarto di 0,59 punti.
La seconda classificata impugna l’aggiudicazione e i verbali di gara. La controinteressata propone ricorso incidentale di carattere escludente avverso l’ammissione della ricorrente al lotto. In sede cautelare l’istanza di sospensione è respinta; l’appello si conclude con un invito al giudice di primo grado ad anticipare l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il requisito minimo di prodotto, previsto a pena di esclusione, impone che il guanto sia a nullo o comunque basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti. La ricorrente sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto documentare l’assenza di un singolo acceleratore, la difenilguanidina, e che la relativa omissione avrebbe imposto l’esclusione. Il Collegio rileva che la lex specialis non contempla alcun test specifico riferito a quella sostanza: l’onere documentale si esaurisce nella dichiarazione di possesso dei requisiti, come previsto dall’art. 17.4 del disciplinare. Anche i chiarimenti resi dalla stazione appaltante richiedevano un’attestazione generica di assenza di allergizzanti.
Il passaggio centrale riguarda la collocazione sistematica del riferimento alla difenilguanidina. La stessa compare nella Tabella prodotti e valutazione unicamente nell’ambito dei criteri di attribuzione del punteggio tecnico, dove sono previsti cinque punti in caso di acceleranti non presenti. L’elenco è introdotto in via meramente esemplificativa, come dimostra l’uso della parola “eccetera”. Il Collegio sottolinea che il criterio premiale non ha nulla a che vedere con la prova di un requisito minimo di partecipazione, con la conseguenza che la ricorrente confonde due piani distinti: quello dell’ammissione e quello della valutazione.
Nel merito la censura è superata anche sul piano fattuale, posto che dagli esami prodotti non risulta presenza di difenilguanidina nel guanto offerto, mentre le altre sostanze sono state rinvenute in tracce sotto i livelli minimi. Il secondo motivo, proposto in via subordinata e relativo all’erronea attribuzione dei cinque punti, è respinto per la ragione che il criterio richiede la prova dell’assenza di acceleranti nel suo complesso e non un test dedicato a una singola sostanza. Il Collegio richiama il principio secondo cui il punteggio tecnico è espressione di ampia discrezionalità, censurabile solo in caso di evidenti errori o manifesta illogicità, citando Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 3387 del 2024.
Respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale escludente è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non residuando alcun interesse allo scrutinio nel merito una volta accertata la legittimità dell’aggiudicazione, con richiamo a Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenze n. 8612 del 2022, n. 26 del 2022 e n. 3094 del 2021. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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