Requisiti minimi della lex specialis e sindacato sulle valutazioni tecniche della commissione (TAR Emilia-Romagna n. 488 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di espressa comminatoria, opera solo quando la disciplina di gara qualifichi con assoluta certezza talune qualità del prodotto come caratteristiche minime, per espressa previsione ovvero perché la descrizione le rende qualità essenziali della prestazione. Le caratteristiche tecniche degli indumenti non qualificate in tal senso restano elementi premiali, valutabili dalla commissione. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali non è di tipo sostitutivo. In materia di CAM, il mero richiamo al D.M. 9 dicembre 2020 non basta a fondare obblighi di ammissione se la lex specialis non li declina in concreti impegni.
Il Fatto
La ricorrente, seconda classificata con uno scarto iniziale di 0,34 punti, impugna l’aggiudicazione disposta da Arpae in favore della controinteressata per l’appalto di noleggio, lavaggio e confezionamento di indumenti destinati al personale, di durata quadriennale. Dopo la rettifica dei punteggi operata con determina n. 86/2025, il divario si amplia a 3,54 punti.
Con il ricorso principale e i motivi aggiunti la ricorrente deduce la mancata esclusione dell’aggiudicataria per asserita non conformità dell’offerta alle caratteristiche minime del capitolato e alla disciplina CAM, oltre all’erroneità dei punteggi tecnici. La controinteressata propone ricorso incidentale per l’esclusione della ricorrente o l’assegnazione di punteggi inferiori. Arpae eccepisce l’inammissibilità per richiesta di sindacato sostitutivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’ordine di esame, dando priorità al gravame principale in linea con gli arresti della C.G.U.E. sull’inammissibilità del ricorso paralizzante: l’infondatezza del ricorso principale consente di dichiarare improcedibile quello incidentale, con economia dei mezzi processuali.
Nel merito, la tabella dell’allegato al capitolato prescrive per le magliette una composizione al 100% di cotone e per i pantaloni cuciture triple, tasche ad accesso rapido e ginocchiere in cordura. Tali caratteristiche, osserva il Tribunale, non sono espressamente qualificate come requisiti minimi, né lo sono in virtù della descrizione, che le rende al più qualità ottimali: la finalità della gara è dotare il personale di una divisa identificativa unica, funzionale anche con una composizione all’85% di cotone e 15% di viscosa. La censura di aliud pro alio è quindi fuori centro, poiché la difformità attiene a un genus non diverso e non incide sulla funzione economico-sociale della prestazione, secondo l’art. 1 del d.lgs. 36/2023 e il principio del risultato.
Quanto ai punteggi, il Collegio esclude la manifesta illogicità delle valutazioni: la commissione ha valorizzato in modo proporzionale le differenze tra gli indumenti offerti. Il sindacato giudiziale sulle valutazioni tecnico-discrezionali non può sostituirsi a quelle opinabili della commissione. La censura sulla vestibilità del pile è formalistica, rientrando il concetto in quello di confort previsto dal criterio valutativo.
Sui motivi CAM, il Tribunale rileva che la lex specialis richiama il D.M. 9 dicembre 2020, ma non declina in concreti impegni gli obblighi ambientali, e che la giurisprudenza esige chiarezza sui requisiti di ammissione. L’omessa dichiarazione di disponibilità ai sopralluoghi del DEC non giustifica l’esclusione, rilevando solo in sede esecutiva; la doglianza è inoltre formalistica, non avendo la stessa ricorrente reso la dichiarazione. La presenza del depuratore costituisce mero adempimento normativo, non valore aggiunto, e il recapito in pubblica fognatura non è un minus. Il richiamo ai CAM sul riuso è improprio, riguardando il criterio di gara un progetto futuro. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono respinti; il ricorso incidentale è improcedibile per difetto di interesse, con condanna alle spese e infondatezza della pretesa sugli oneri riflessi.
Nota della Redazione
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