Abbattimento del bestiame non registrato e prevalenza della tutela della salute pubblica (TAR Sicilia n. 3535 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tutela della salute pubblica, il provvedimento che dispone l’abbattimento di capi ovi-caprini allevati in assenza di registrazione sanitaria è legittimo quando la motivazione dia conto dell’assenza di notizie sull’origine e sulla storia sanitaria del bestiame. Tale carenza informativa impedisce di escludere patologie diverse da quelle già escluse dagli accertamenti, onde non è sufficiente l’esito negativo delle analisi per la brucellosi. La valutazione comparativa tra l’interesse alla conservazione del patrimonio zootecnico e l’esigenza di prevenzione sanitaria deve privilegiare quest’ultima. La regolarizzazione successiva non sana la pregressa assenza di titolo e di garanzie sanitarie. Il giudice amministrativo, in sede di legittimità, non sostituisce la propria valutazione tecnico-discrezionale a quella dell’autorità sanitaria se la motivazione è analitica e coerente.
Il Fatto
Una allevatrice ha continuato di fatto, dopo la cessazione dell’azienda ovocaprina per ragioni familiari e di salute, la gestione di un gregge su terreni posseduti con il coniuge. Il Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’ASP ha disposto l’abbattimento di numerosi capi ovi-caprini, agnelli e capretti, rilevando l’assenza di registrazione dello stabilimento e di notizie sull’origine e sulla storia sanitaria degli animali.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo vizi di motivazione, travisamento dei presupposti, nonché sproporzione e irragionevolezza della misura, avendo gli animali dato esito negativo agli accertamenti per la brucellosi. La domanda cautelare è stata respinta. La causa è giunta alla decisione all’esito dell’udienza di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura relativa alla carenza motivazionale. La ricorrente sosteneva di aver avviato le procedure di regolarizzazione mediante registrazioni e apposizione dei segni di riconoscimento. Il TAR osserva che una regolarizzazione successiva non potrebbe in alcun modo far venir meno la pregressa assenza di notizie sull’origine e sulla storia sanitaria del bestiame, e con essa l’impossibilità di tutelare efficacemente la salute pubblica.
Il Tribunale richiama la motivazione del provvedimento, secondo cui la ricorrente non possiede i requisiti strutturali, di biosicurezza e igienico-sanitari richiesti per la registrazione dello stabilimento. Sotto altro profilo, l’ipotesi di destinazioni alternative degli animali risulta preclusa dalla loro assenza della qualifica di ufficialmente indenne, che ne impedisce la commercializzazione verso altri stabilimenti.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo gli ovini risultati indenni da brucellosi. Il Collegio replica che il rischio sanitario non si esaurisce nella brucellosi: la motivazione è analitica nell’escludere tale patologia per il decorso dei novanta giorni dall’ispezione, ma resta ferma nel ribadire che l’assenza di storia sanitaria non consente di escludere altre patologie con periodo di osservazione più lungo.
Il TAR conferma quindi l’orientamento espresso in sede cautelare, ove si era affermato che nella comparazione tra i contrapposti interessi va data prevalenza all’esigenza di tutela della salute pubblica. Le censure di sproporzione non sono pertanto meritevoli di accoglimento.
Il ricorso è rigettato. La ricorrente è condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate in duemila euro oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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